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Su una certa curvatura “asimmetrica” del processo civile (considerazioni sparse)

Andrea Panzarola Anticipazione del fascicolo n. 2/2026

Sommario: 1. Il tema. – 2. Il principio di oralità. – 3. I principi del contraddittorio e di pubblicità della udienza in Cassazione. – 4. I principi costituzionali (artt. 102, comma 1, e 25, comma 1, Cost.) e l’Ufficio per il processo. – 5. Abuso del processo. – 6. La Pönalisierung del processo civile. – 7. L’art. 380-bis c.p.c. e la sanzione a vantaggio della cassa delle ammende. – 8. La crisi del principio di legalità in epoca di utilitarismo processuale. – 9. I «valori funzionali» del processo. – 10. Notazioni conclusive.

 

  1. Il tema.

La storia plurisecolare del processo civile registra le più varie particolarità. In un approccio idealtipico, la si può organizzare tramite due modelli elaborati da Alessandro Giuliani e Nicola Picardi: quello di «ordine isonomico» e quell’altro di «ordine asimmetrico» ([1]). Da questa articolata contrapposizione (nutrita da molteplici presupposti e promossa dalla lucida consapevolezza delle contaminazioni e sfasature temporali dei due modelli) traggo questa idea di fondo volutamente semplificatrice: dove domina l’eguaglianza fra parti e giudice l’ordine del processo è isonomico; dove il giudice, per varie ragioni che qui non posso inventariare, assume una posizione privilegiata (e prevale quindi la diseguaglianza) siamo in presenza di un ordine asimmetrico. Con la «costituzionalizzazione»  del «giusto processo»  nel 1999 (art. 111 Cost.) ci si sarebbe aspettati che il processo civile avrebbe subito negli anni avvenire una torsione isonomica, favorita dalla esplicita enunciazione in Costituzione di talune garanzie fondamentali talmente note da non richiedere delle puntualizzazioni in questa sede. È per giunta presente a chiunque che la regolamentazione tecnico-giuridica del processo è ispirata a due differenti, e a volte contrastanti, finalità: da un verso l’efficienza, cioè la produttività dell’apparato giudiziario (da quando – s’intende – esiste un «apparato»  consimile, che si può far risalire, nel processus moderno, all’ordinamento prussiano ([2]) e così alla emersione della figura del giudice funzionario dello Stato); dall’altro, il garantismo, vale a dire il rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti nel processo, ad iniziare dalle parti (assicurando loro il pieno dispiegamento delle garanzie difensive). Notoriamente, la ponderata armonizzazione delle due esigenze concretizza quella sintesi di diritti giudiziari fondamentali denominata giusto processo.

Intendo verificare con questo mio breve intervento se sia fondata o meno l’impressione – nutrita da non pochi studiosi – secondo la quale, per una sorta di eterogenesi dei fini, a dispetto della «costituzionalizzazione»  del «giusto processo», siano stati proprio negli ultimi lustri introdotti nella disciplina del processo degli «elementi» i quali, anziché propiziare – come auspicato – un innalzamento ad un tempo quantitativo e qualitativo della isonomia nel giudizio civile, abbiano inversamente accentuato al suo interno la asimmetria fra le parti e il giudice. Lo faccio avanzando sin d’ora il dubbio che, sotto l’egemonico peso della «economia» e della utilità collettiva, le ragioni del garantismo siano non di rado sacrificate al pur legittimo anelito ad accrescere la produttività dell’apparato giudiziario.

Mi propongo di compiere la verifica predetta assumendo come principale termine di riferimento i «principi» processuali. Non trascurerò la odierna tendenza alla escogitazione di «nuovi» principi (dalla proporzionalità alla buona fede, dall’abuso del processo alla sinteticità, ecc.), per lo più unilateralmente determinati dalle Corti, prima, per essere poi recepiti, ora più ora meno, dal legislatore. Lo farò riservando un ruolo eminente altresì al modo in cui sono trattati dal legislatore e impiegati nella giurisprudenza i principi processuali che chiamerei «tradizionali», in dipendenza della loro origine spesso secolare se non millenaria. Vorrei prendere le mosse proprio da uno dei più celebri fra questi ultimi.

 

  1. Il principio di oralità.

Che dire infatti dell’odierno tramonto della oralità? È risaputo che si tratta di uno dei più vitali ingredienti che alimentarono al tempo la proposta di riforma del processo civile di Chiovenda. Fu intorno al (polivalente) principio di oralità, difatti, che il Maestro di Premosello articolò (in consonanza con le legislazioni tedesca ed austriaca) la propria posizione teorica e realizzò il proprio progetto riformatore. Per oltre un secolo l’oralità ha calamitato, in vario modo, l’attenzione di gran parte dei riformatori del processo civile italiano. Oggi però la lettera dell’art. 180 c.p.c. – che persiste a qualificare come «orale» la trattazione della causa – è del tutto fuorviante. Le udienze sono adesso rarefatte e il contraddittorio meramente cartolare inter absentes non basta ad esorcizzare lo spettro della incomunicabilità fra il giudice e l’avvocato. A quest’ultimo è sottratta in moltissimi casi la possibilità stessa di interagire attraverso il dialogo orale (inter praesentes) con il giudice (e gli è così impedito – nell’esercizio del diritto di difesa – di giovarsi di quel contatto diretto con il magistrato alla base della vitale comprensione tra persone). Non mi interessa in questa occasione ritornare alla genesi di questo stato di cose, né di indugiare sulla disciplina della c.d. trattazione cartolare (tutti sanno, d’altronde, della sua elaborazione in periodo pandemico, così come ben conosciuta è la sua stabilizzazione con la c.d. riforma Cartabia del 2022, nell’art. 127-ter c.p.c.; la larghissima discrezionalità del giudice nel disporre la trattazione cartolare, il suo impiego amplissimo finanche in sostituzione della udienza pubblica – quantunque nel 2024 con avvedutezza subordinato alla mancata opposizione delle parti – ecc., sono altrettanti fatti che non hanno certo bisogno di essere documentati in questa sede, anche perché molti di noi ne hanno fatto e ne fanno esperienza quotidianamente).

Voglio piuttosto sottolineare che, per quanto sia incline a coltivare una idea vorrei dire «moderata» della oralità – al modo in cui la intese poco più di cinquant’anni fa il mio Maestro Nicola Picardi ([3]) – fa davvero impressione constatare che il segno tangibile del tempo che viviamo siano i Tribunali sempre più vuoti. Si manifesta – con il ripudio della oralità, altresì – una incrinatura nella concezione tradizionale della garanzia del contraddittorio, che non può non estrinsecarsi anche evidentemente attraverso la enunciazione della parola viva sulla materia del contendere tra persone che si ascoltano guardandosi in faccia. Ne risulta minacciata la stessa doverosa cogenza della dialetticità orale e svilita la sua forza ordinativa del ritmo dello sviluppo del processo, all’insegna delle quali dovrebbe potersi formare lo stesso contenuto della sentenza, rinvenirvi il proprio alimento, rintracciarvi la sua misura e, all’un tempo, il suo limite. La disumanizzazione del processo grava già su di noi.

 

  1. I principi del contraddittorio e di pubblicità della udienza in Cassazione.

Un discorso a parte merita la c.d. cameralizzazione del giudizio di cassazione. Non posso ora soffermarmi sulla rilevanza – anche costituzionale (già in base all’art. 101, comma 1, Cost. ed ora sul fondamento dell’art. 111 Cost.) – della pubblicità (assicurata pure dall’art. 6 Cedu e dall’art. 47 CDFUE). Mi preme unicamente rimarcare che la cameralizzazione sotto esame si inscrive nella medesima orbita delineata in precedenza, giacché comporta una sostanziosa contrazione del contraddittorio orale fra le parti e il giudice.

Non ignoro naturalmente le ragioni che hanno favorito la scelta di limitare la udienza pubblica in Cassazione, né voglio trascurare i motivi che hanno indotto la Suprema Corte ad agevolarla: motivi, questi, che hanno a che fare anche, se non solo, con il sentimento di sfiducia dei giudici che la compongono nei confronti della utilità pratica della udienza. È infatti probabile che la sua abolizione per una parte assai cospicua dei ricorsi costituisca il frutto della sedimentazione di un giudizio negativo diffusosi all’interno della Corte di cassazione, non tanto e non solo sulla preparazione media dell’avvocato cassazionista, ma soprattutto sulla sua conoscenza specifica della singola causa. Il che ha portato alla conclusione, foriera di conseguenze negative, che i tempi per la celebrazione della udienza e i modi stessi del suo svolgimento, altrettanto garantistici che articolati, non fossero giustificati in contemplazione di un risultato potenziale troppo basso.

Né d’altronde si può trascurare che il «giovane»  Calamandrei ([4]) e, prima di lui, lo stesso «pontefice massimo» dei proceduristi italiani di fine Ottocento, Luigi Mattirolo ([5]) – di cui, sia osservato di passata, fu allievo deferente Luigi Einaudi – si dissero propensi ad accogliere anni addietro una riforma forse perfino peggiore negli esiti rispetto alla situazione che viviamo attualmente. Viene sovente altresì ricordato il giudizio di Salvatore Satta ([6]), secondo il quale in Cassazione il contrasto tra le parti si risolve in due monologhi dei rispettivi avvocati perché – annotava il giurista sardo affidandosi ad una immagine potente – in quella sede si assiste alla «celebrazione dell’avvento della norma». La verità peraltro è che, a seguito della previsione (molto opportuna) che gli avvocati discutano dopo il p.m., il pericolo che la discussione si risolva in «due monologhi» può essere scansato allorché l’uno o l’altro dei difensori impieghi la discussione per replicare alle conclusioni dello stesso p.m.

Mi pare ad ogni buon conto innegabile che per chi complessivamente creda (con Chiovenda) nei benefici associati all’aria e alla luce della udienza e per chi confidi – con il Calamandrei maturo delle cosiddette Lezioni messicane – nel valore della pubblicità (al punto da auspicare perfino la deliberazione pubblica della sentenza ([7])), non vi sia altra possibilità che di giudicare negativamente un procedimento – quale è oggi ordinariamente quello di Cassazione – nel corso del quale avvocati e giudici non hanno la possibilità di scrutarsi vicendevolmente. Con tutta probabilità oggi non esistono più – occorre ammetterlo – quelle condizioni che nella seconda metà dell’Ottocento stimolarono i giuristi più autorevoli a porre nel massimo rilievo la garanzia della pubblica udienza (riconoscendo – per riprendere le parole di un insigne processualista “salito” come Mortara dalla cattedra alla magistratura e cioè Pasquale Saredo, nelle cui parole si sente il respiro corale e collettivo della dottrina ([8]), così come essa era stata formata e plasmata in quel medesimo giro di anni o anche prima – «l’importanza civile e politica della conquista sancita nell’art. 72 dello Statuto Albertino» ([9])).

Né adesso vi sarebbe chi sottoscriverebbe a cuor leggero (anche alla luce di Corte cost., 13 dicembre 2017, n. 263) l’idea (enunciata ancora una volta da Saredo, che ebbe cura di suffragarla con dotte citazioni di personaggi illustri, da Mirabeau a Bentham, ecc. ([10])) secondo la quale la pubblicità della udienza va innalzata al culmine dei principi del diritto giudiziario (costituendo essa addirittura la garanzia processuale di tutte le altre garanzie). I tempi, si dirà, sono mutati da allora (dal tempo, per intenderci, nel quale intorno ai «principi generali di procedura» si coagulò la discussione che precedette la codificazione processuale tedesca unitaria del 1877, che intese aderire ai dettami – non solo della oralità e della libera valutazione delle prove, ma altresì – della pubblicità – Grundsatz der Öffentlichkeit – nella cornice della garanzia del principio dispositivo: Verhandlungsgrundsatz).

Resta il fatto che l’avere non solo compreso per mezzo del pensiero questo profondo significato della pubblicità, ma l’averlo sentito e vissuto in concreto, costituisce l’insegnamento perpetuo lasciatoci in eredità dai nostri Patres. Vi sono – occorre pur evidenziarlo – delle permanenze nella storia degli istituti giudiziari difficili da cancellare dalle menti con un tratto di penna del legislatore (e lo scrivo ancorché mi sovvengano sia il «Federstrich» jheringiano sia le «drei berichtigende Worte» di Kirchmann). A conti fatti mi sembra di poter chiosare che il legislatore – eliminando quasi totalmente la pubblica udienza al vertice della giurisdizione civile – non abbia tenuto conto del fatto (efficacemente espresso nelle Lezioni messicane da Calamandrei) che è indispensabile che «le istituzioni giudiziarie corrispondano all’esigenza di una società di uomini liberi» ([11]) e siano perciò aperte al dialogo (che può svolgersi in Cassazione solo in una udienza pubblica). In caso contrario, con il dialogo è reso impossibile anche il rinsaldarsi dei rapporti fra giudici e avvocati, con buona pace di tutti i tentativi che a parole pure si fanno per migliorarli. Va da sé poi che la asimmetria fra le parti e i giudici, con le une che non possono per l’intera durata del procedimento di fronte alla Suprema Corte dialogare dal vivo con i secondi, è vistosamente confermata. È l’ennesimo tassello di una mutazione ragguardevole del ruolo e delle funzioni della Suprema Corte: nello svolgimento dell’uno e nell’esercizio delle altre l’obiettivo generale della nomofilachia è stato veementemente anteposto (con la pervasività e la perentorietà di una vera e propria ideologia arcigna e granitica, spesso innervata dal richiamo, tanto insistito quanto selettivo, alla elegante compattezza dell’opera maggiore del «giovane» Calamandrei) alla garanzia soggettiva del ricorso per cassazione. Non è qui luogo neppure per accennare alle responsabilità delle scelte che hanno procurato, passo dopo passo, questa appariscente asimmetria (se siano state partorite dal legislatore o maturate nel grembo della giurisprudenza o, come tutto lascia credere, forgiate in un sinergico connubio fra quello e questa). Gli esiti attuali – altrettanto disarmonici che punitivi (per le parti) – sono stati prefigurati peraltro solo da pochi giuristi (e non posso tacere – nel «silenzio dei chierici» – la lungimirante e insieme coraggiosa esortazione di alcuni anni fa di un autorevole studioso a tenere d’occhio la «deriva della Cassazione»: chapeau a Bruno Sassani ([12])!).

 

  1. I principi costituzionali (artt. 102, comma 1 , e 25, comma 1, Cost.) e l’Ufficio per il processo.

I rilievi compiuti sin qui (dai quali facilmente si arguisce che il principio di efficienza, nella sua declinazione economicistica, è prepotentemente anteposto alle altre garanzie, ad iniziare da quella del contraddittorio orale) mi spingono fatalmente ad addurre un ulteriore esempio che potrebbe inscriversi nell’orizzonte delineato. Lo traggo da un istituto che ha fatto di recente il suo ingresso anche nel codice di rito (art. 58-bis c.p.c.). Pur se in via di estrema sintesi, mi interessa porre in luce il concreto funzionamento del c.d. Ufficio per il processo (UPP) costituito presso i Tribunali ordinari e le Corti d’appello (sul quale unicamente mi concentro, non foss’altro perché su di esso si hanno informazioni maggiori rispetto a quelle concernenti il corrispondente Ufficio in Cassazione).

Ebbene, nel quadro efficientistico dell’art. 5, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 151, risulta cruciale la richiesta rivolta dai magistrati – di nuovo giustificata evocando ragioni di speditezza della funzione giurisdizionale – agli addetti all’Ufficio di predisporre bozze di provvedimenti giurisdizionali (accompagnata dalla ostensione al giudice dei risultati delle ricerche compiute).  È stato in proposito elevato il dubbio ([13]) (a mio parere non implausibile) che questa modalità di formazione «progressiva» e «condivisa» del provvedimento – alla quale cooperano soggetti diversi dai magistrati ordinari – non si concili con il principio fondamentale consacrato nell’art. 102, comma 1, Cost. (quantunque, in fin dei conti, sia il giudice – a seguito della verifica finale sulla «bozza» sottopostagli – ad assumersi la responsabilità integrale, ad un tempo formale e sostanziale, del provvedimento decisorio assunto).

In altri termini, se la Costituzione esige che la funzione giurisdizionale debba essere «esercitata dai magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario», è lecito quanto meno interrogarsi se sia consentito che nella elaborazione della decisione siano coinvolti soggetti che magistrati non sono. Per di più, in un contesto nel quale si diradano sensibilmente le occasioni di un contatto fisico fra avvocato e giudice, appare estremamente discutibile che perfino il «prodotto» finale della attività del secondo rischi sostanzialmente di apparire al primo – nonostante la formale imputazione della decisione al magistrato ordinario che l’abbia sottoscritta – di indecifrabile paternità.

Ma non solo. Vi è un ulteriore profilo al quale posso solo fugacemente accennare. In relazione al tema della responsabilità per l’attività giurisdizionale svolta dall’organo decidente, è stato documentato – mi pare con buoni motivi – altresì il possibile contrasto della disciplina sotto esame con un altro principio fondamentale, quello del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, comma 1, Cost.). E questo allorché ai giudici di pace onorari – che operano nell’Ufficio per il processo – siano «affidate attività ‘preparatorie’ o di ‘supporto’ unitamente alla delega di funzioni giurisdizionali». Il fatto è che – in tale ipotesi – «l’individuazione della re­sponsabilità dell’organo giurisdizionale coinvolge il pro­blema della responsabilità personale tanto del magistrato togato, cui è formalmente riferibile la decisione, che del giudice onorario di pace che opera nell’UPP» ([14]).

È ovviamente vero che per una comprensione più adeguata del fenomeno dell’infiacchimento dei principi processuali «tradizionali» vi sarebbe bisogno di altre esemplificazioni (che mi riservo di enumerare nel prosieguo). I dati sin qui raccolti spianano in ogni caso la strada ad una analisi critica diretta a riproporre la ineludibile cogenza di quei principi, nella consapevolezza delle proprie radici e della propria continuità. Ma la situazione generale è ben più complessa e merita di essere descritta con la massima brevità.

 

  1. Abuso del processo.

Mentre i principi tradizionali vacillano, «nuovi»  principi appaiono all’orizzonte, in consonanza con previsioni diffuse a livello europeo e internazionale, in vario modo ispirate a quello che, sinteticamente, mi azzarderei a denominare un inedito universalismo processuale utilitaristico, volontaristicamente trapiantato nel temenos del processo civile. Quali sono questi «nuovi» principi di carattere collettivo e impronta utilitaristica, elaborati nella cornice di un accentuato creazionismo giudiziario? Il primo fra essi è, a me sembra, l’abuso del processo (e, con esso, la buona fede, la quale meriterebbe – secondo una presa di posizione primariamente giurisprudenziale ([15]) – di essere incistata nella tela judiciaria civile).

Non è questa la sede per ripercorrere le vicende che hanno condotto alla elaborazione della categoria dell’abuso del processo. In questo convegno è del resto presente Giuseppe Tropea, che ha dedicato al tema una ricerca fondamentale anche per lo studioso del processo civile. Per non ripetere poi cose già scritte altrove ([16]), quel che mi preme mettere in rilievo è la questione generale posta da quella elaborazione. Si tratta di una questione che – mi pare di poter segnalare – continua ad interpellare l’interprete e che, per ragioni di concisione, affronterei richiamando ancora una volta il pensiero di Calamandrei, che ha scritto sull’argomento alcuni saggi premonitori e ammonitori.

Il Maestro fiorentino poneva in risalto che i sistemi processuali si trovano ad affrontare e risolvere una tensione concorrenziale fra due esigenze tra loro antitetiche: da un lato, «l’esigenza puramente giuridica della validità formale ed autonoma degli atti processuali, dalla quale dipende la certezza del diritto»; dall’altro lato, l’esigenza schiettamente «morale» – antagonistica alla precedente – «di introdurre anche nel processo, al di sopra delle forme, la tutela della buona fede» ([17]). Con la creazione una ventina di anni fa dell’abuso del processo ad opera della Suprema Corte (in rapporto al divieto di frazionamento della domanda) questo obiettivo di moralizzare il processo è stato vigorosamente anteposto a quell’altro che il Maestro fiorentino racchiudeva nella aspirazione a soddisfare il «valore» della certezza del diritto in materia processuale ([18]) (per quanto la stessa Cassazione, nelle sue enunciazioni programmatiche, sia proclive ad apprezzarlo, quante volte assicura che la «affidabilità, prevedibilità e uniformità della interpretazione delle norme processuali costituisce imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini e di ‘giustizia’ del processo»([19])).

 

  1. La Pönalisierung del processo civile.

L’abuso del processo si articola in una molteplicità di figure specifiche, talune delle quali sembrano avvalorare la preoccupazione manifestata anni fa da Calamandrei, quando problematicamente registrava il pericolo che – se è pur vero che «coll’essere troppo rigidi difensori della forma si rischia di sacrificare le ragioni sociali e politiche della norma giuridica», in pari tempo – dando la «prevalenza a considerazioni moralistiche, si rischia di distruggere le basi stesse della legalità» ([20]). Si può parlare – in ordine a quest’ultima notazione calamandreiana – di una vera e propria prolessi, non appena si volga lo sguardo alle «nuove» sanzioni che figurano nei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c. (introdotti negli ultimi anni) e che sono riguardate, se non proprio quali espressioni dirette ([21]), come corollari ([22]) della figura dell’abuso del processo.

Suscita già qualche perplessità il loro inserimento nel tessuto codicistico, indizio eloquente di una sempre più pronunciata e invasiva tendenza alla Pönalisierung del processo civile nazionale (che non poteva non implicare, infine, la individuazione della cassa delle ammende quale soggetto beneficiario della sanzione: comma 4 cit.). Senza potermi addentrare in un esame più preciso dell’argomento qui tematizzato, basti richiamare l’attenzione sulla (del resto nota a tutti) formulazione genericissima dell’art. 96, comma 3, c.p.c., la quale, mentre consegna al giudice un potere sanzionatorio officioso, non specifica i presupposti sul fondamento dei quali la sanzione dovrebbe essere irrogata, se non alludendo alla circostanza che lo stesso giudice può «condannare la parte soccombente» allorché «pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 91» c.p.c. Allo smisurato potere del giudice si contrappone (quale sintomatica epifania di quella asimmetria più volte posta in rilievo) la totale soggezione della parte. Né la giurisprudenza, se non in minima parte ([23]), è riuscita a fugare i timori comprensibilmente suscitati da una «sanzione senza fattispecie» qual è l’art. 96, comma 3, cit. Anzi, si è finanche potuto affermare (così Corte cost., 6 giugno 2019, n. 139) che la disposizione non contrasta con il principio di legalità ([24]) perché (cosa contestabile) spetterebbe alla giurisprudenza ([25]) il compito di puntualizzarne gli estremi applicativi lasciati «in bianco» dal legislatore.

 

  1. L’art. 380-bis c.p.c. e la sanzione a vantaggio della cassa delle ammende.

Mi sia consentita sul punto una considerazione ulteriore riguardante l’insidiosa applicazione in Cassazione delle sanzioni dell’art. 96 c.p.c. nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149). Si insegna che l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. «codifica, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo» ([26]).

Quindi in Italia, di fronte alla Cassazione, la situazione che si vive ultimamente è tutt’altro che allegra ed è questa: abusa del processo quella parte ricorrente che, non aderendo alla proposta monocratica di definizione del ricorso (ritenuto inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato), richieda la decisione collegiale; e cioè proprio quella decisione collegiale che, sul piano ordinamentale – art. 67 ord. giud. –, è l’unica consentita e che ogni ricorrente avrebbe diritto di ottenere. Ecco la riprova, se ve ne fosse bisogno, delle preoccupanti conseguenze alle quali si può pervenire quando si maneggia una categoria così vaga quale quella di abuso del processo. In questo caso la parte ricorrente sta completamente stretta nella morsa di due precetti: o il ricorrente rinunzia al suo diritto alla decisione collegiale o, chiedendola, è «punito» con una ragguardevole sanzione quando la pronunzia finale confermi la proposta monocratica (e tutto ciò solo perché, anziché abdicarvi, ha esercitato quel diritto alla decisione collegiale).

E che dire poi del modo in cui la Suprema Corte è solita – nella situazione descritta – applicare la sanzione? Mi pare che sia senz’altro prevalente – a dispetto di indicazioni affioranti qua e là di segno differente ([27]) – la tendenza ad irrogare automaticamente la sanzione ([28]) (nella misura massima). Ma quel che è peggio, con una interpretazione veramente opinabile, la sanzione viene inflitta ([29]) al ricorrente anche nel caso in cui la controparte intimata sia rimasta estranea al giudizio di cassazione. Questo approdo ermeneutico pare contraddetto dalla previsione – contenuta nel comma 3 dell’art. 380-bis c.p.c. – secondo la quale la Corte, quando definisce il giudizio aderendo alla proposta monocratica, «applica il terzo e il quarto comma dell’art. 96»  c.p.c. Dal che si dovrebbe dedurre che l’omessa partecipazione al processo di cassazione dell’intimato, impedendo evidentemente (con la condanna alle spese) che sia irrogata a suo favore (e a carico del soccombente) la sanzione contemplata nel comma 3 dell’art. 96 c.p.c., preclude al contempo di infliggere al ricorrente la sanzione del comma 4 dello stesso articolo a vantaggio della cassa delle ammende. È questa, del resto, la soluzione imposta dalla lettera del medesimo comma 4 dell’art. 96 c.p.c. isolatamente considerata ([30]).

 

  1. La crisi del principio di legalità in epoca di utilitarismo processuale.

 Come spiegare allora la opposta soluzione «punitiva» accolta dalla Suprema Corte ([31])? Si direbbe che la giurisprudenza paghi così il suo tributo alla ideologia processuale oggi dominante di impronta utilitaristica, quando intende giustificare tale conclusione sottolineando, fra l’altro, che «si tratta di una sanzione prevista a favore della collettività e non della parte vittoriosa» ([32]). Quale impressione se ne ricava? Questa: nella fondazione giurisprudenziale della nozione (altrettanto fondamentale che controversa) di «abuso del processo» ha un posto di rilievo il riferimento alla attuazione di un programma con finalità collettive, che ha il suo fondamento incrollabile nell’anelito alla gestione di una risorsa scarsa (come è reputata quella giudiziaria).

Diciamolo con franchezza: accettando questo programma, la asimmetria fra le parti e il giudice si intensifica. Perché lo dico? Perché quel programma, nell’ambito del processo, pregia più lo Stato che l’individuo, più l’utilità della collettività che la libertà del singolo, più l’efficienza economicistica globale dell’apparato che la effettività della tutela giurisdizionale individuale. Nella consapevolezza delle proprie radici e della propria continuità, il processualista non può fare a meno di segnalare questa inquietante frizione nel dominio del processo.

Dovrebbe allora essere chiaro perché mi sono intrattenuto su questo aspetto che potrebbe apparire secondario (ma non lo è affatto!). L’ho fatto perché vi rintraccio la spia significativa di un approccio globale al processo, di cui esistono altri e cospicui esempi che non posso peraltro analizzare nel dettaglio. Tutto lascia credere, insomma, che sia andato consolidandosi nel tempo (in giurisprudenza e sul piano legislativo, anzitutto) un approccio al processo orientato teleologicamente alla cura (per usare una espressione deliberatamente generica) dell’interesse collettivo a detrimento delle garanzie individuali. Credo di averne offerto la dimostrazione in altro luogo, designando al contempo l’età presente quale «epoca di utilitarismo processuale» ([33]).

È rimarchevole che pure la nostra Corte di cassazione stia impiegando da alcuni anni l’argomento utilitaristico che fa leva sulla necessità di impiegare oculatamente le risorse giudiziali e di armonizzare le aspirazioni individuali con la necessità di riservare risorse agli altri processi. Si direbbe che, per quanto non espressamente richiamato, il principio di proporzionalità sia stato nei fatti recepito nel processo civile. Parlerei di un obiettivo di moralizzazione «utilitaristica» del processo. Ciò che risalta è che la tesi (della giurisprudenza e, a ruota, del legislatore), innestata su una visione utilitaristica à la Bentham, schiettamente antepone nel processo ad ogni altra esigenza individuale (e qualitativa) l’interesse pubblico (e quantitativo) alla gestione proporzionata del servizio-giustizia. Ci si chiederà allora: come può il singolo giudice – o anche un collegio di alcuni giudici – pronunciarsi sull’uso proporzionato della (scarsa) risorsa giudiziaria? A me pare che nessun giudice (neppure l’Ercole di Dworkin…) disponga di elementi empirici per impartire una tutela giurisdizionale coerente con la scarsità delle risorse. E se lo si fa, ciò avviene – daccapo – perché si ritiene che il giudice sia in una condizione privilegiata (pure in relazione alle parti), che lo legittimerebbe a risolvere – nel dicere ius – la questione di policy concernente la allocazione efficiente e proporzionata di una risorsa pubblica scarsa.

Mi sembra che ci vorrebbe, più in generale, maggiore accortezza nella elaborazione di nuovi principi generali del processo che finiscono per sanzionare o comunque limitare in vario modo l’azione in giudizio della parte. Vogliamo portare un altro esempio di questo fenomeno? Non posso ripetere quanto ho già avuto modo di scrivere a proposito del principio di sinteticità. Sarò per forza di cose schematico. Come si concilia – per dirne una sul filo del paradosso – questo tambureggiante spinta alla chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti di parte con il fenomeno ben noto delle cosiddette «sentenze-trattato»? Né, d’altronde, si può sottacere che la sinteticità nella redazione dei provvedimenti giudiziari viene coltivata in un contesto complessivo di dequotazione della motivazione e della possibilità di controllarla, che sembra affievolire la stessa garanzia fondamentale dell’art. 111, comma 6, Cost. E che il problema persista – nonostante che quel principio sia richiamato in svariate disposizioni concernenti il giudizio di cassazione (in primis nell’art. 366 c.p.c.) e a dispetto del fatto che esso, come tutti sanno, sia stato perfino trasfuso (oltre che nel Protocollo del 2023) nel d.m. 7 agosto 2023, n. 110, adottato sul fondamento dell’art. 46 disp. att. c.p.c. – lo testimonia una recente pronuncia della Suprema Corte. Mi riferisco a Cass., 26 gennaio 2026, n. 1785, dove si legge testualmente (al punto 1.9.3. delle “ragioni della decisione”) che, «se questa Corte dovesse pronunciare un non liquet su tutti i ricorsi prolissi o sgrammaticati, resterebbe ben presto inoperosa» (parole, queste, dalle quali traluce altresì un certo qual sarcasmo che sembra documentare più di mille discorsi quella condizione asimmetrica di cui mi sto occupando).

Allargando il quadro dei riferimenti, appare manifesto che, tramite l’utilizzo dei principi, le Corti giudiziarie vanno affermandosi come organi «di ponderazione» e, giovandosi del loro carattere indeterminato, procedono con larga discrezionalità ora al bilanciamento di principi processuali contrastanti, ora alla creazione di nuove regole di procedura, ora alla eliminazione di regole vigenti. I principi posseggono infatti una straordinaria «forza generativa» (ex principiis derivationes) che è il riflesso della loro struttura «aperta». Non per caso, diversamente dalle «regole», i principi per loro natura si «pesano». È arcinoto che, soprattutto per mezzo del principio di durata ragionevole (e tramite una sua lettura in termini oggettivi ed ordinamentali), la Cassazione ha (negli ultimi lustri) praticato in modo sempre più massiccio una argomentazione con funzione decostruttiva o ablativa di regole tecniche processuali (anche essenziali per la garanzia del diritto di difesa), sconvolgendo occasionalmente l’ordine preesistente.

I principi utilitaristici che ho enumerato, mentre comprimono le garanzie individuali, rischiano di mandare in soffitta la cogenza di regole e forme processuali. Ho dimostrato in altra occasione la genesi e additato le ripercussioni di questo fenomeno. Mi sia consentito di addurre ulteriori esempi tratti dalla giurisprudenza di questi anni. Il concetto di giudicato implicito ([34]) sulle questioni pregiudiziali di rito non solo annienta il diritto al contraddittorio, ma smorza la forza protettiva di quelle regole e forme (con effetti dirompenti allorché quelle e queste siano coordinate alla assicurazione dei diritti processuali individuali). Ma v’è di più. Da altro punto di vista, la usuale subordinazione (postulata dal diritto vivente) del rilievo pratico delle nullità alla verifica del c.d. «pregiudizio effettivo» rischia di sfibrare, fino a dissolverla, la autonoma portata garantistica (quando vi sia, s’intende) di questa o quella regola e forma processuale. Più ampiamente, la deliberata confusione (anche legislativa: art. 360-bis c.p.c.) nel giudizio di impugnazione fra infondatezza nel merito e inammissibilità, conducendo a sanzionare con quest’ultima categoria delle ipotesi manifestamente ascrivibili a quella prima figura, è la premessa decisiva per praticare in Cassazione una giurisprudenza largamente «punitiva» – in chiave di inammissibilità della impugnazione pur se infondata – agli occhi della parte e del suo difensore. Non posso neppure tacere della sostanziale neutralizzazione della regola (art. 384, comma 3, c.p.c.) che imporrebbe alla Suprema Corte di sollecitare il contraddittorio sulle questioni da essa rilevate d’ufficio (e, più ampiamente, della arbitraria esclusione delle questioni processuali dalla garanzia dell’art. 101, comma 2, c.p.c.). Quelli indicati sono fatti che la dottrina ha chiarito fin nei minimi particolari e che tuttavia lasciano spazio ad opinioni largamente divergenti. La mia idea è che la mentalità soggiacente a quei «nuovi» principi rischia di tradursi nella dequotazione delle regole processuali ([35]) con valenza garantistica e in una trasparente lacerazione dello stesso principio di legalità. Già questi soli dati potrebbero (e, a mio sommesso avviso, dovrebbero) invogliare ad emanciparsi da figure e modelli («utilitaristici» insisto a dirli) formatisi nel corso del tempo e tenuti a battesimo dalle Corti di concerto con il legislatore, realizzando (nelle forme di una rivoluzione di velluto) un vero e proprio cambio di paradigma, nel quadro del quale le garanzie soggettive associate a quei principi di epocale dignità dianzi sunteggiati sono percepite, se non proprio quali zavorre di cui disfarsi, come «valori» recessivi rispetto alla utilità collettiva nelle sue innumerevoli proiezioni processuali. Sia chiaro però: bisogna anche guardarsi dal «feticismo» delle regole processuali! E lo dico perché tutti hanno in mente molti precetti processuali che paiono i «peggiori nemici» del giusto processo (tradendone – su questo o quel punto, per le ragioni più differenti – i corollari applicativi). L’impazzimento del nomos si profila pure notoriamente in materia processuale. Si è arrivati al punto di subordinare per legge la iscrizione della causa a ruolo al pagamento del contributo unificato ([36]). E per quale motivo? «Per far lavorare meno coloro i quali, ai sensi dell’art. 247 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, dovrebbero provvedere alla riscossione del contributo unificato» ([37]).

 

  1. I «valori funzionali» del processo.

Può servire a mettere in più chiara luce le questioni trattate sin qui la odierna tendenza giurisprudenziale a richiamare i cosiddetti «valori funzionali» del processo[38], con i quali si mira ad innestare (dall’alto e in maniera altrettanto volontaristica che soggettivistica) nel processo le direttive di una morale (perché evocare i «valori» vuol dire appellarsi alla morale) pregna di efficientismo, per mettere in pratica una radicale palingenesi del processo civile sovraccarica di conseguenze. Sia chiaro, il giurista non può fare a meno dei valori. Nella nostra materia tutti hanno in mente l’ancoraggio (sviluppato con rara sensibilità da un Maestro quale Andrea Proto Pisani, di cui è risaputa la rigorosa postura etica) della analisi strutturale degli istituti processuali ai valori solidaristici e personalistici della nostra Costituzione. D’altra parte, non posso dimenticare l’insegnamento picardiano e la sua attitudine multimetodica nella analisi del processo, solcata pure da perspicui riferimenti alla dimensione etica. Quell’insegnamento e questa attitudine hanno agito in profondità sulle menti degli studiosi, ad iniziare da quelle dei suoi allievi. Se è vero che viviamo un «tempo senza storia» ([39]), mi piace mettere in risalto che, grazie alle ricerche di Picardi, sappiamo, fra l’altro, che il ragionamento giudiziario nell’epoca di mezzo (con il suo carattere argomentativo e giustificativo) costituiva un capitolo della dialettica e dell’etica. L’audiatur et altera pars (diremmo oggi il principio del contraddittorio) era concepito come metodo, insieme etico e logico, usato dal giudice per la ricerca della verità «probabile». La procedura non assicurava unicamente il diritto di difesa nei processi, ma garantiva pure il diritto di resistenza nei riguardi di autorità esterne ([40]). Le veniva riconosciuta perciò natura originaria e, in certo qual modo, extrastatuale. Era comune l’affermazione secondo la quale nessuno, neanche il papa o l’imperatore, avrebbe potuto fare a meno della procedura, e così prescindere dal rispetto delle garanzie procedurali.

E il punto è proprio questo. Non può esservi dubbio che oggi il richiamo – con un fraseggio marcatamente sociologizzante ([41]) – ai «valori funzionali» del processo sia dedotto (e ho in mente le famose «sentenze gemelle» del 2014 e quel che ne è derivato) in scrupolosa continuità di sviluppo dalle premesse comuni a tutto quello che ho chiamato utilitarismo processuale. Si esige che i valori funzionali (con il loro spiccato tasso polemogeno e con la loro azione – per dar credito alla sagace lettura di quasi settant’anni fa di Carl Schmitt ad Ebrach ([42]) – scopertamente «tirannica») determinino e organizzino l’intero campo oggettivo del processo e, per esso, reagiscano sulla ampiezza della decisione del giudice, pur al di là della domanda e del principio venerabile che vi si riconnette ([43]). Valori eminentemente oggettivi sono anteposti al (soggettivamente connotato) principio dispositivo in senso sostanziale.

 

  1. Notazioni conclusive.

 Come concludere quindi questo mio intervento? Il quadro che si offre allo sguardo è certamente variegato. Un giudizio netto in un senso o nell’altro è difficile e rischierebbe, a seconda del punto di osservazione prescelto, di apparire parziale e perfino superficiale. D’altronde ci sono qua e là soprassalti di vigorosa vitalità delle garanzie individuali (e penso, relativamente al contraddittorio, alla riscrittura dell’art. 101, comma 2, c.p.c., a condizione, beninteso, che sia interpretato nella prassi – come la volontà mi spinge a desiderare, ma un disincantato realismo mi fa dubitare che avverrà – alla maniera di Francesco Paolo Luiso ([44])). Tutto sommato, però, sono proclive a pensare ([45]) che i dati raccolti e considerati nelle pagine precedenti disegnino uno scenario che disvela – da più angolazioni (46) – una preoccupante curvatura asimmetrica del processo civile. Certo, qualcuno – anche fra i presenti al convegno – probabilmente dissentirà. Mi resta in ogni caso la speranza di avere evidenziato fatti e circostanze che in altre narrazioni sono trascurati o addirittura ignorati.

 

Abstract: Il contributo analizza le conseguenze che si sono determinate nei rapporti tra le parti e il giudice a seguito dell’impiego di principi processuali di schietta impronta «utilitaristica».

 

 

Abstract: This paper analyses the consequences that have arisen in the relationships between the parties and the judge following the use of procedural principles of a purely «utilitarian» nature.

(*) Relazione tenuta in data 11 dicembre 2025 nell’ambito del convegno (svoltosi nei giorni 11 e 12 dicembre 2025 in Trento ed organizzato dall’Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza) dal titolo: “Imago Iustitiae. Trasformazioni del diritto, del potere e della giustizia”.

([1]) V., se vuoi, per l’esame dei due modelli, A. Panzarola, Le ricerche sulla giustizia di Nicola Picardi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2017, 1167 ss. spec. 1183 ss.

([2]) Cfr., per tutti, A. Giuliani – N. Picardi, La responsabilità del giudice, Milano, 1995, 44 ss.

([3]) N. Picardi, Riflessioni critiche in tema di oralità e scrittura, in Studi in memoria di C. Furno, Milano, 1973, 701 ss. Sui «surrogati dell’udienza» v., da ultimo, G. Ammassari, Contributo allo studio dell’udienza civile, Bari, 2025, 123 ss.

([4]) P. Calamandrei, La Cassazione civile, tomo II, ora in Id., Opere giuridiche, tomo VII, parte 2, Roma, 2019, 399 (laddove allude alla «soppressione della trattazione in sede di Cassazione»). Il Maestro fiorentino richiama (oltre che l’art. 122 della Legge cisalpina 3 messidoro, anno VI) il sistema austriaco. V., se vuoi, sul punto, A. Panzarola, La riforma della Cassazione civile e i processi dinanzi alle altre Corti Supreme europee, in Aa.  Vv., La nuova Cassazione civile, a cura di A. Di Porto, Padova, 2017, 85 ss., spec. 86 ss.

([5]) L. Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile italiano, 5a ed., tomo IV, Torino, 1904, 910 (n. 1011).

([6]) S. Satta, Commentario al codice di procedura civile, tomo II, parte 2, Milano, 1959, 264.

([7]) Sul tema v. A. Panzarola, Principi e regole in epoca di utilitarismo processuale, Bari, 2022, 143 ss., spec. 158 ss.

([8]) Non senza eccezioni in rapporto al giudizio di cassazione. V. retro.

([9]) P. Saredo, Istituzioni di procedura civile, Firenze, 1873, 11 (l’art. 72 cit. disponeva che «le udienze dei Tribunali in materia civile, e i dibattimenti in materia criminale saranno pubblici conformemente alle leggi»).

([10]) Ivi, 11, 585 ss., 208.

([11]) Per il richiamo di queste parole calamandreiane e per il loro inquadramento v., se vuoi, A. Panzarola, op. cit., 167 ss.

([12]) La deriva della Cassazione e il silenzio dei chierici (2019), ora in B. Sassani, Saggi scelti, Torino, 2023, 153 ss.

([13]) Seguo l’ordine di idee di R. Martino (L’ufficio per il processo ai tempi del PNRR: una panacea per la giustizia civile?, in Il Processo, 2025, 1 ss., spec. 33 ss.), che ha dedicato al tema una illuminante ricerca.

([14]) Ivi, 34 ss.

([15]) Non posso qui dire dei multiformi approcci dottrinali al tema. Segnalo però, da ultimo, da una ottica specifica, la valorizzazione della buona fede nell’esercizio della azione nella ottima ricerca di A. Fabbi, Linee di una teoria generale dell’accordo nel processo civile italiano, Torino, 2025, spec. 257 ss.

([16]) A. Panzarola, op. cit., 59 ss.

([17]) P. Calamandrei, Un caso tipico di malafede processuale (1941), ora in Opere giuridiche, tomo I, cit., 477 ss., spec., 482-483.

([18]) Per l’idea complessiva che la certezza non possa essere trattata (come accade oggi, nella cornice di un «protagonismo» e «creazionismo» giudiziari oggetto di critica recisa nel volume) «come uno dei tanti valori», cfr. M. Luciani, Ogni cosa al suo posto, Milano, 2023, 53 ss., spec. 54 (nonché, sul piano della vita concreta, ivi, 43).

([19]) Cass., Sez. Un., 6 novembre 2014, n. 23675.

([20]) P. Calamandrei, op. cit., 483. In questo scritto del 1941, il Maestro fiorentino deplora (cosa rimarchevole) certa tendenza della dottrina tedesca (di epoca nazista) a ritenere nulle tutte le sentenze (anche non più impugnabili) che si ponessero contra bonos mores (così «minando alla base l’istituto della cosa giudicata»).

([21]) In congiunzione con figure particolari di abuso: v. infra, quel che dirò in rapporto all’art. 380-bis c.p.c.

([22]) Per il diritto vivente (e la cosa è nota a tutti) l’art. 96, comma 3, c.p.c. costituisce «una sanzione per l’abuso del processo a opera della parte soccombente mediante la condanna di quest’ultima, anche d’ufficio, al pagamento di tale somma in favore della controparte, oltre al (o indipendentemente dal) risarcimento del danno per lite temeraria» (così, il punto 5 della motivazione in diritto di Corte cost., 6 giugno 2019, n. 139).

([23])  Notoriamente, la Cassazione è solita sostenere che il comma 3 art. 96 c.p.c., richiamando l’equità, rinvii al criterio di proporzionalità secondo le tariffe forensi (sicché la somma contemplata dalla norma deve essere rapportata «alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa»: Cass., 11 ottobre 2018, n. 25177 e n. 25176).

([24]) Cfr. la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost.

([25]) Il legislatore – si legge al punto 11 della motivazione in diritto di Corte cost. n. 139 del 2019 –, «esercitando la sua discrezionalità particolarmente ampia nella conformazione degli istituti processuali», avrebbe «fatto affidamento sulla giurisprudenza che, nell’attività maieutica di formazione del diritto vivente, soprattutto della Corte di cassazione (sentenza n. 102 del 2019), può specificare – così come ha già fatto – il precetto legale».

([26]) Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2023, n. 36069.

([27]) Le stesse Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2023, n. 36069) hanno avuto modo di precisare che l’art. 380-bis c.p.c. «non prevede l’applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto».

([28]) Cfr., ad es., Cass., 16 luglio 2025, n. 19641: «dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. discende l’applicazione, senza alcuna valutazione discrezionale della Corte, delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.».

([29]) Cass. n. 19641 del 2025, cit.

([30]) Il comma 4, art. 96 c.p.c. presuppone la pronuncia di un provvedimento giurisdizionale riconducibile ai primi tre commi dell’art. 96 cit.; quindi, nella specie, la adozione del provvedimento di condanna a favore della controparte indicato nel comma 3 del medesimo articolo.

([31]) La condanna al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di cui all’art. 96, comma 4, c.p.c., è basata sulla (supposta) autonoma valenza precettiva del richiamo a tale disposizione (art. 380-bis, comma 3, c.p.c.), nonché fondata sulla aspirazione a disincentivare la richiesta di definizione ordinaria a fronte di una proposta di definizione accelerata (esigenza che sussiste anche nel caso di mancata costituzione dell’intimato): Cass., 4 ottobre 2023, n. 27947.

([32]) Cass., 16 luglio 2025, n. 19641, cit.

([33]) A. Panzarola, Principi e regole in epoca di utilitarismo processuale, cit.

([34]) Intorno al quale v., da ultimo, Cass., Sez. Un., 29 agosto 2025, n. 24172, in Giusto proc. civ., 2025, 1137 ss., con una profonda nota di commento di M. Farina, Il regime del rilievo in sede di impugnazione delle questioni pregiudiziali di rito secondo le Sezioni Unite.

([35]) La Suprema Corte discorre esplicitamente di una «innegabile evoluzione dell’ordinamento verso una progressiva relativizzazione della tutela apprestata dalle regole di rito»: così Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2015, n. 1238 (par. 9.1. dei «motivi della decisione»).

([36]) È stata sollevata questione di costituzionalità dalla Cassazione con ordinanza 11 dicembre 2025, n. 32234, in Judicium, 12 dicembre 2025, con nota critica di F.P. Luiso.

([37]) Così, argutamente, F.P. Luiso, nello scritto citato alla nota che precede.

([38]) Cfr., anche per riferimenti, M.L. Serra, «Valori funzionali» del processo e domanda giudiziale, Napoli, 2018.

([39]) A. Prosperi, Un tempo senza storia. La distruzione del passato, Torino, 2021.

([40]) V., se vuoi, per esempi storici considerevoli in questo senso, A. Panzarola, Riflessioni su alcuni aspetti del c.d. processo politico, in Aa. Vv., Itinerari sul processo politico, A. Panzarola – C.D. Leotta – A. Merone – F. Santagada (a cura di), Torino, 2024, 229 ss., spec. 258 ss.

([41]) Ho in testa, fra l’altro, il rimando della Suprema Corte alla unitaria «vicenda sostanziale» ed «esistenziale» (v., se vuoi, il mio contributo Riflessioni minime intorno ad un concetto metagiuridico: la genealogia della «lite» in Carnelutti, in Riv. dir. proc., 2023, 992 ss., spec. 1002 ss.). Sorprendente è anche il ben noto paragone fra il processo e…il tram! (in Cass., Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12310: punto 3 del «Ritenuto in diritto»).

([42]) Dalla relazione tenuta al seminario di Ebrach dell’ottobre del 1959 (organizzato dall’allievo Ernst Forsthoff) nacque il famoso testo di C. Schmitt, La tirannia dei valori, Milano, 2008 (sull’impiego anteriore della locuzione «tirannia dei valori» da parte di Nicolai Hartmann rinvio alle osservazioni di Franco Volpi: ivi, spec. 92 ss.). Come noto, la posizione di Schmitt (e della sua scuola) non ha avuto alcun seguito in Germania: «l’interpretazione del Grundgesetz come ‘ordine di valori’» ha infatti costituito la «guida per l’intero sviluppo giuridico nella Repubblica federale» (B. Rüthers, La rivoluzione clandestina. Dallo Stato di diritto allo Stato dei giudici, Modena, 2018, a cura di G. Stella, 60).

([43]) V., per un esempio notevole tratto dalle c.d. «sentenze gemelle», A. Panzarola, Principi e regole, cit., 256. Cosa ai miei occhi sorprendente, anche l’organismo apicale della avvocatura italiana (il CNF) – nel sottoscrivere il Protocollo d’intesa sul processo civile in Cassazione del 2023 (ricordato retro, § 8) – ha mostrato di condividere «l’accentuazione della ‘dimensione valoriale’ del processo» menzionata nelle premesse del medesimo protocollo.

([44]) La tesi di Luiso si trova enunciata già in Il nuovo processo civile, Milano, 2023, 22 ss. La nuova disposizione dovrebbe imporre al giudice «di verificare se in concreto nella singola vicenda il contraddittorio sia stato attuato» e questo ancorché le regole di rito siano state osservate.

([45]) Il mio ordine di idee è esplicitamente condiviso (e insieme arricchito nei contenuti) da R. Martino, op. cit., spec. 15 ss. Rinvio pure alla inaggirabile meditazione sul tema di B. Sassani, Le regole del gioco al tempo del «disordine», in Riv. dir. proc., 2026, 66 ss.

(46) Non va ovviamente trascurato neppure quello che è stato felicemente denominato (A. Tedoldi, Giustizia civile. Parte generale, Bologna, 2025, 144 ss.) l’«iper-formalismo telematico» che, in congiunzione con la «disumanizzazione del processo», rischia di procurare (per tante ragioni qui impossibili da inventariare) una accentuazione ragguardevole della asimmetria di cui scrivo nel testo.

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