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La disciplina del difetto di giurisdizione: regolamento preventivo di giurisdizione e decisione sulle questioni di giurisdizione a prevenzione dell’abuso del processo

Annalisa Di Giovanni Fascicolo 1/2026

Abstract: La questione dell’abuso del processo richiama quella più generale dell’abuso del diritto e viene considerata come una sua proiezione o articolazione, ravvisabile quando un soggetto sfrutta un potere conferitogli per perseguire obiettivi ulteriori o diversi da quelli riconosciuti a quell’atto dal legislatore. La nozione di abuso del processo non è disciplinata da una fonte normativa specifica ed espressa ed è il frutto della elaborazione giurisprudenziale che la riconduce ad un complesso di clausole generali, di principi e norme costituzionali ed eurounitarie. Il tema dell’abuso del processo e del difetto di giurisdizione si innesta nel dibattito generale sulla cate-goria dell’abuso del processo ed ha destato l’attenzione della giurisprudenza che ha contribuito in modo determinante al suo sviluppo. L’opera della giurisprudenza risulta fondamentale nella ricostruzione di questo fenomeno e l’orientamento che si è consolidato ritiene che la parte che ha fatto ricorso al giudice amministrativo da lui adito non è legittimata ad appellare la sentenza a lui sfavorevole in punto di giurisdizione, rinvenendo la ratio decidendi nell’abuso del processo integrato dalla condotta dell’appellante che si pone in contrasto con il canone della buona fede oggettiva e con il principio di autoresponsabilità. Tale impostazione del problema, se dal punto di vista concettuale appare condivisibile, sul piano concreto espone la decisione di inammissibilità basata sull’abuso del processo a qualche perplessità. Sotto il profilo eurounitario, la decisione di dichiarare inammissibile o meno l’im-pugnativa sul difetto di giurisdizione a seconda che sia proposta dall’appellante soc-combente nel merito o dall’appellato vittorioso nel merito con appello incidentale, non sembra in linea con il principio sancito dall’art. 6 della CEDU di parità delle armi ed equo processo. A livello nazionale la dichiarazione di inammissibilità in ra-gione dell’abuso non appare in linea con il principio costituzionale del giudice pre-costituito per legge, in quanto lascia alle parti la scelta sulla giurisdizione da adire, né con l’efficienza del processo, dal momento che costringe la parte che abbia una perplessità sulla giurisdizione a proporre l’azione dinanzi il giudice amministrativo nei termini decadenziali in funzione di una eventuale traslatio iudicii. Infine l’abu-so del processo, quale uno strumento per fronteggiare una crisi emergenziale del sistema giustizia, fa assurgere il diritto giurisprudenziale tra le fonti del diritto. Nel processo civile la questione è stata risolta dalla Riforma Cartabia che ha codificato l’orientamento giurisprudenziale nell’art. 37 c.p.c., il tema resta, invece, aperto nel processo amministrativo. De jure condendo vi è da chiedersi se i tempi non siano maturi per introdurre una nuova norma che sanzioni l’abuso del processo e consenta al giudice di non provvedere sul merito delle domande, con riferimento ad azioni o difese processuali distorte e non meritevoli, ovvero che disciplini la fattispecie del difetto di giurisdizione, come avvenuto nel processo civile, con una norma precisa, trasparente, non discriminatoria.

Abstract: The issue of abuse of process recalls the more general issue of abuse of rights and is considered a projection or extension of that term, occurring when a party exploits a power conferred upon them to pursue objectives other than or different from those recognized by the legislature. The concept of «abuse of process» is not governed by a specific and express legal source and is the result of the jurisprudence of the Court of Cassation and the Council of State. The issue of abuse of process and lack of jurisdiction is part of the general debate on the category of abuse of process and has attracted the attention of case law, which has contributed significantly to its development. The jurisprudence of the Court of Cassation and the administrative courts is crucial in reconstructing this phenomenon. The party who appealed to the administrative court before which it was seized is not entitled to appeal the ruling unfavorable to it, holding that the court seized in the first instance lacks jurisdiction: the rationale for this finding lies in the appellant’s abuse of process. This approach to the problem, leaves the decision of inadmissibility based on abuse of process open to some doubts. From a European perspective, the decision to declare an appeal inadmissible or inadmissible based on whether it is filed by the appellant who loses on the merits or by the respondent who wins on the merits with a cross-appeal does not appear to be consistent with the principle of equality of arms and a fair trial en-shrined in Article 6 of the ECHR and Article 111 of the Constitution. At the national level, the declaration of inadmissibility based on abuse does not appear to be con-sistent with the constitutional principle of a pre-established jurisdiction, leaving the parties free to choose which jurisdiction to appeal to. In civil proceedings, the issue was resolved by the Cartabia Reform, which codified the jurisprudence in Article 37 of the Code of Civil Procedure. However, the issue remains open in administrative proceedings. De jure condendo, one must ask whether the time is ripe to introduce a new rule that penalizes abuse of process and allows the judge to dismiss the merits of claims, with reference to distorted and unmeritorious actions or defenses, or that regulates the case of lack of jurisdiction, as occurred in civil proceedings, with a precise, transparent, and non-discriminatory rule.

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