La trasmigrazione del giudizio ex art. 573, co. 1-bis, c.p.p.: dubbi di legittimità costituzionale o meri problemi applicativi?
Cass. civ., sez. III, (ord.), 5 marzo 2026,
n. 4944
Pres. R.G.A. Frasca, rel. P. Spaziani
Va rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e 6 CEDU, dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p. (introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a, n. 2, del d.lgs. n. 150 del 2022), secondo cui, «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel processo civile» (1).
(1) La trasmigrazione del giudizio ex art. 573, co. 1-bis, c.p.p.: dubbi di legittimità costituzionale o meri problemi applicativi?
Sommario: 1. L’art. 573, co.1-bis, c.p.p.: profili generali – 2. Dal caso concreto alla prospettata questione di legittimità costituzionale – 3. Il perimetro dell’analisi e i profili oggetto d’indagine – 4. La presunta irragionevolezza della devoluzione al giudice civile: un problema reale? – 5. Il principio di ragionevole durata del processo tra duplicazione e concentrazione – 6. Dall’erronea applicazione della disposizione alla (in)ammissibilità della questione di legittimità costituzionale
1. L’art. 573, co.1-bis, c.p.p.: profili generali
Con la riforma Cartabia l’impianto codicistico in materia di impugnazioni penali è stato oggetto di una profonda innovazione. In particolare, oltre all’introduzione dell’istituto dell’improcedibilità dell’azione penale, della previsione di una più pregnante valutazione circa l’ammissibilità dell’impugnazione, dell’ampliamento del novero delle sentenze appellabili nonché del riconoscimento di un maggiore spazio applicativo al concordato in appello, appare interessante notare come, mediante la riscrittura degli artt. 573, 578, 578-bis e con l’introduzione del nuovo art. 578-ter c.p.p., siano state ampliate le ipotesi di trasferimento del giudizio nella sede civile. Si è infatti ritenuto improprio che la trattazione da parte del giudice penale perduri ogniqualvolta rimangano in discussione soltanto questioni di carattere meramente civilistico ([1]).
Rispetto al caso in esame, assume particolare rilievo la previsione del co. 1-bis dell’art. 573 c.p.p., che stabilisce: «Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile». Nella Relazione Illustrativa ([2]) si dà atto che la scelta di introdurre tale disposizione è stata giustificata dalla necessità di realizzare un «ulteriore risparmio di risorse, nell’ottica di implementare l’efficienza giudiziaria nella fase delle impugnazioni»; essa è stata inoltre ritenuta in linea con la giurisprudenza costituzionale ([3]), in ragione della limitazione della cognizione del giudice civile alle questioni civili e, dunque, l’impossibilità per quest’ultimo di compiere ulteriori accertamenti di natura penalistica, neppure in via incidentale, sul fatto ascritto all’imputato.
Ne deriva pertanto che, nell’impianto delineato dal d.lgs. 150/2022, dell’impugnazione conosce il giudice penale tutte le volte in cui residuino profili penali da esaminare ovvero quello civile quando gli aspetti da valutare siano esclusivamente quelli di natura privatistica. Ciò è sufficiente per comprendere come il co.1-bis dell’art. 573 c.p.p. abbia segnato una netta rottura con il sistema previgente. In quest’ultimo, infatti, l’impugnazione ai soli effetti civili – tanto della sentenza di condanna (proponibile dall’imputato ai sensi dell’art. 574 e dalla parte civile ex art. 576 c.p.p.) tanto quella di assoluzione (su iniziativa dell’imputato, ex art. 574 co.2, limitatamente alle disposizioni relative alle domande da lui proposte per il risarcimenti del danno e la refusione per le spese processuali, ovvero dalla parte civile in forza della seconda parte dell’art. 576 c.p.p.) – restava affidata alla cognizione del giudice penale dinanzi al quale era stata esercitata l’azione civile, pur in mancanza di aspetti penali ancora attuali, e con la sola eccezione rappresentata dalla regola dell’art. 622 c.p.p. Nel quadro vigente, invece, al giudice penale spetta solo valutare la non inammissibilità dell’impugnazione proposta ai fini civili; superato tale primo e necessario filtro, la decisione compete al giudice civile ([4]).
La disposizione ha sin da subito attirato l’attenzione della dottrina, che si è concentrata prevalentemente su due profili: da un lato, la questione della sua applicazione ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della riforma, con le conseguenti problematiche di diritto intertemporale ([5]); dall’altro, l’effettiva idoneità del nuovo meccanismo a realizzare l’obiettivo acceleratorio dichiarato dal legislatore, non mancando rilievi critici circa il rischio di una duplicazione delle attività processuali e di un possibile allungamento dei tempi complessivi della tutela.
2. Dal caso concreto alla prospettata questione di legittimità costituzionale.
Meno esplorato, invece, appare un diverso versante problematico, attinente alla compatibilità costituzionale del nuovo assetto ([6]).
La pronuncia oggetto di analisi si colloca, infatti, come un primo significativo arresto che, superando le tradizionali critiche di ordine pratico e intertemporale relative all’art. 573, co.1-bis, c.p.p., lascia emergere un dubbio più radicale, suscettibile di condurre ad un ripensamento della disposizione alla luce dei parametri costituzionali.
Resta tuttavia da verificare se le criticità individuate dalla Terza Sezione civile della Corte di cassazione, siano direttamente imputabili alla struttura della norma, ovvero alle modalità con cui essa viene in concreto applicata.
Nello specifico, la vicenda trae origine da un procedimento penale celebrato dinanzi al Tribunale di Udine, conclusosi nel 2024 con sentenza del 29 aprile 2024, n. 189, (depositata il 2 maggio 2024), con la quale l’imputato veniva assolto dal reato di lesioni personali aggravate in danno della persona offesa, costituitasi parte civile.
Quest’ultima proponeva appello ai sensi dell’art. 576 c.p.p.; tuttavia, la Corte d’appello di Trieste dichiarava l’impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo violato il termine di trenta giorni previsto dall’art. 585, lett. b), c.p.p., in relazione all’art. 544, co. 2, c.p.p.
La parte civile proponeva quindi ricorso per cassazione, denunciando l’erronea individuazione del dies a quo del termine d’ impugnazione. In particolare, si sosteneva che il termine di trenta giorni dovesse decorrere dalla scadenza del termine di quindici giorni riservato al giudice per il deposito della motivazione, ai sensi dell’art. 544, co.2, c.p.p., con la conseguenza che l’appello, depositato il 12 giugno 2024, avrebbe dovuto ritenersi tempestivo.
La Quinta Sezione penale, esclusa l’inammissibilità del ricorso, ne disponeva la trasmissione alla Sezione civile ai sensi dell’art. 573, co. 1-bis, c.p.p.
È proprio in relazione a tale meccanismo di “trasmigrazione” che la Terza Sezione civile della Corte di cassazione ha ravvisato profili di criticità: con ordinanza interlocutoria depositata il 5 marzo 2026, essa ha infatti rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 573, co. 1‑bis, c.p.p., con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e 6 Convenzione EDU, ritenendo la relativa questione “rilevante e non manifestamente infondata”.
3. Il perimetro dell’analisi e i profili oggetto d’indagine.
Come anticipato ([7]), l’ampiezza del quadro delle censure articolate non trova, a quanto consta, un riscontro altrettanto uniforme nel dibattito dottrinale, che si è finora concentrato solo su taluni specifici profili problematici della disposizione, senza estendere il vaglio a tutti i parametri evocati dalla Corte.
In questa prospettiva, la presente analisi si soffermerà sulla trattazione degli aspetti che appaiono maggiormente rilevanti ai fini della comprensione della questione nonché su quelli che trovano un più solido ancoraggio nel dibattito interpretativo, senza la pretesa di esaurire l’intero spettro delle censure prospettate nell’ordinanza di rimessione ([8]); non senza anticipare, tuttavia, che le argomentazioni svolte dalla Corte non appaiono particolarmente persuasive.
4. La presunta irragionevolezza della devoluzione al giudice civile: un problema reale?
Secondo la Terza Sezione, l’art. 573, co. 1-bis, c.p.p., si porrebbe, anzitutto, in contrasto con il principio di ragionevolezza, determinando un’irrazionale redistribuzione delle competenze interne alla Corte di cassazione.
Nel sistema previgente, l’art. 622 c.p.p. assicurava che i motivi di ricorso rientranti nelle ipotesi di cui all’art. 606 c.p.p. fossero scrutinati integralmente dalla sezione penale, anche quando l’impugnazione fosse limitata ai soli interessi civili. La Cassazione penale esercitava, dunque, un pieno sindacato rescindente sui vizi denunciati, applicando le norme penali – sostanziali e processuali – e le relative categorie dogmatiche. Con l’introduzione dell’art. 573, co. 1-bis, c.p.p., invece, la sezione penale svolge un mero controllo preliminare di non inammissibilità e il sindacato sui vizi ex art. 606 c.p.p. viene devoluto interamente alla sezione civile.
Secondo la Corte, tale scelta legislativa sarebbe irragionevole, poiché affida ad un giudice che ordinariamente non applica il diritto processuale penale, il compito di valutare categorie proprie di quel sistema.
Il punto decisivo non è, però, solo di carattere organizzativo, ma, soprattutto, strutturale. Ed invero, le categorie su cui il giudice di legittimità è chiamato a pronunciarsi – nullità, inutilizzabilità, inesistenza dell’atto, vizio di motivazione rilevante ex art. 606, lett. e, c.p.p., – sono categorie tipicamente processualpenalistiche, spesso estranee al processo civile. Emblematica in tal senso è la categoria dell’inutilizzabilità della prova, centrale nel processo penale e (tendenzialmente) sconosciuta al rito civile ([9]); ma può pensarsi anche al giudizio disciplinare avverso i magistrati, nel quale le impugnazioni sono devolute alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, pur essendo articolate mediante motivi modellati sulle categorie penalistiche ([10]).
La norma, pertanto, sottrarrebbe irragionevolmente alla sezione penale la risoluzione di questioni che, pur funzionali alla decisione sul capo civile, attengono preliminarmente a norme e concetti propri del diritto processuale penale.
La Corte prosegue affermando che la sospetta irragionevolezza non potrebbe essere superata neppure in via interpretativa, ritenendo che la sezione civile debba applicare le categorie dell’art. 360 c.p.c., poiché: il ricorso per cassazione è a critica vincolata; i motivi devono essere prospettati nei limiti dell’art. 606 c.p.p. ([11]); il ricorso è redatto secondo le forme del processo penale (art. 573, co. 1, c.p.p.). Non sarebbe neppure possibile imporre alla parte una “conversione” dei motivi in sede civile, attraverso riassunzione o integrazione, atteso che il diritto vivente esclude espressamente l’onere di riassunzione ([12]), il quale risulterebbe, tra l’altro, lesivo del principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito dall’art. 6 CEDU. Ne deriva, pertanto – nella prospettiva della Corte –, una attribuzione alla sezione civile del sindacato su vizi penalistici, senza possibilità di ricondurre il giudizio nell’alveo delle categorie civilistiche ([13]).
Rispetto a tale profilo, l’argomentazione della Cassazione non appare convincente, anche perché non pare tener conto della possibilità di una ricostruzione diversa, tra l’altro già avanzata in dottrina, muovendo da una diversa premessa sistematica: nei casi disciplinati dall’art. 573, co. 1-bis, c.p.p., la regiudicanda penale è definitivamente esaurita e ciò che residua è esclusivamente la decisione sul capo civile.
Ponendosi da questo punto di vista, i motivi formalmente articolati ai sensi dell’art. 606 c.p.p. non conserverebbero integralmente la loro funzione originaria. Essi vengono sicuramente formulati secondo le categorie penalistiche, ma operano solo nella misura in cui rilevano ai fini dell’accertamento della responsabilità risarcitoria. La sezione civile non sarebbe dunque chiamata a riesaminare la responsabilità penale, né tantomeno ad applicare il parametro dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”. Essa sarebbe invece tenuta a verificare se le doglianze prospettate incidano sulla sussistenza dei presupposti dell’illecito civile. La dogmatica penalistica non verrebbe così “trasferita” integralmente nella sfera civile, ma opererebbe come strumento tecnico, mentre la decisione resterebbe strutturalmente civile ([14]).
Dunque, solo ove si ritenga che l’accertamento sulla responsabilità penale sia ormai definitivamente sottratto al sindacato, è possibile sostenere che effettivamente residuino esclusivamente profili civilistici, sicché la devoluzione alla sezione civile non determinerebbe alcuna alterazione sistematica; al contrario, il trasferimento della cognizione appare, ad avviso di chi scrive, non solo coerente, ma anche necessario alla luce del principio del giudice naturale precostituito per legge. Ne consegue che il parametro di cui all’art. 25, co.1, Cost. non sembra venire in rilievo nei termini prospettati dalla Corte rimettente, ma piuttosto in senso inverso: potrebbe infatti dirsi che sia la mancata attivazione del meccanismo di cui all’art. 573, co. 1-bis, c.p.p., in presenza di questioni esclusivamente civilistiche, a determinare una deviazione rispetto al giudice naturale ([15]).
Tale ricostruzione consente, dunque, di individuare nel requisito dell’esaurimento della questione penalistica il presupposto implicito di operatività dell’art. 573, co.1-bis, c.p.p.
D’altra parte, il meccanismo non sarebbe privo di precedenti nell’ordinamento. Si pensi, ancora una volta, al giudizio disciplinare nei confronti dei magistrati ([16]). L’art. 20 del d.lgs. n. 109/2006 prevede infatti che la sentenza penale irrevocabile di condanna, nonché la sentenza irrevocabile prevista dall’art. 444, co.2, c.p.p., hanno autorità di giudicato nel giudizio disciplinare limitatamente all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e dell’affermazione che l’imputato lo abbia commesso, ferma restando, quindi, l’autonomia nella valutazione della rilevanza disciplinare dei medesimi accadimenti nell’ottica, indubbiamente più rigorosa, dell’illecito disciplinare ([17]). Tale autonomia incontra tuttavia un limite preciso: quando la sentenza penale irrevocabile abbia escluso con formula piena la sussistenza del fatto o la sua attribuibilità all’imputato, e vi sia perfetta coincidenza tra i fatti rilevanti nelle due sedi, al giudice civile è preclusa qualsiasi ricostruzione alternativa. In tali ipotesi, la vincolatività del giudicato penale si estende a tutti gli elementi materiali del fatto, impedendo una diversa qualificazione fondata su una ricostruzione fattuale difforme.
Quello che emerge è chiaro: la separazione tra giudizi è ammissibile e non irragionevole, ma solo a valle di un accertamento penale definitivamente cristallizzato.
Volendo trasporre tali coordinate alla questione posta dall’art. 573, co.1-bis, c.p.p., la devoluzione alle sezioni civili delle questioni relative agli interessi civili, può, allo stesso modo, risultare coerente solo qualora la vicenda penale sia definitivamente esaurita. Diversamente, un sistema nel quale le sezioni penali conservino la competenza sulle questioni penali e le sezioni civili siano chiamate a pronunciarsi su vizi formalmente penalistici ma potenzialmente incidenti sull’accertamento del fatto rischierebbe di generare orientamenti divergenti su nozioni comuni (nullità, inutilizzabilità, vizi motivazionali), con conseguente compromissione dell’esigenza di uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme. Ne deriva, dunque, che la compatibilità costituzionale dell’art. 573, co. 1-bis, c.p.p., è strettamente legata all’assunto secondo cui il trasferimento alla sezione civile interviene solo quando il thema decidendum sia circoscritto alla sola tutela degli interessi civili, evitando così una frattura nell’unità della funzione nomofilattica della Corte di cassazione, desumibile, peraltro, dagli artt. 65 Ord. giud. e 111 Cost.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la criticità avanzata dalla Corte merita di essere ulteriormente ridimensionata. Il rischio che la sezione civile, a seguito della trasmigrazione prevista dall’art. 573, co. 1-bis, c.p.p., si trovi a valutare categorie proprie del diritto processuale penale, estranee alla sua competenza funzionale — si pone, in realtà, già in una fase anteriore al giudizio di legittimità.
Infatti, è lo stesso giudice penale di primo grado — e dunque un giudice di merito, non investito di funzioni nomofilattiche — a dover compiere un vaglio in ordine alla validità e sufficienza della causa petendi azionata ai fini civili. Tale scrutinio implica inevitabilmente una valutazione di natura processualcivilistica, specie a seguito della modifica dell’art. 78, co.1, lett. d, c.p.p., il quale ora richiede che l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda di costituzione di parte civile dovrà avvenire secondo i parametri propri dell’atto di citazione nel processo civile ([18]) e, quindi, secondo quanto prescritto dall’art. 163, co.3, n.4, c.p.c., con «l’esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni» ([19]). In caso di translatio iudicii dinanzi al giudice civile, non è infatti previsto, in tal senso, un ulteriore vaglio di ammissibilità dell’atto di costituzione di parte civile – secondo le regole processualcivilistiche – in capo alla sezione civile di rinvio ([20]). Per tali ragioni, allora, il fenomeno della commistione tra categorie penalistiche e civilistiche non nasce già con la trasmigrazione prevista dall’art. 573, co. 1-bis, c.p.p., ma è chiaro che esso si manifesta ancor prima, nella fase di merito.
5. Il principio di ragionevole durata del processo tra duplicazione e concentrazione.
Proseguendo con le violazioni ravvisate dalla Terza Sezione civile della Cassazione, viene in rilievo il mancato rispetto del principio di ragionevole durata del processo. Nello specifico, ciò che non sembra ragionevole è il prolungamento del processo conseguente alla trasmigrazione del ricorso – meccanismo definito, peraltro, “macchinoso” – dalla sezione penale a quella civile.
In effetti, dell’inidoneità della norma a garantire una reale accelerazione dei tempi processuali – così come nelle intenzioni originarie del legislatore della riforma – si trova riscontro anche in dottrina. È stato infatti espressamente affermato che si tratterebbe di «una delle tante novità della “Cartabia” solo sulla carta razionali ed intelligenti»: in concreto, la previsione determinerebbe la formazione di doppi fascicoli e un duplicato carico di lavoro, sia in termini di verifica dell’ammissibilità per il giudice penale che di decisione nel merito per il giudice civile. Quest’ultimo, peraltro, sarebbe chiamato a esaminare atti densi di accertamenti penalistici rilevanti, rispetto ai quali non è abituato. Né, d’altro canto, potrebbe ritenersi che l’intento di deflazionare la giurisdizione penale consenta di non considerare come anche quella civile sia gravata da carichi di lavoro tutt’altro che trascurabili ([21]).
Se, dunque, è vero che il meccanismo delineato dall’art. 573, co.1-bis, c.p.p., rischia di determinare una dilatazione dei tempi processuali, sarebbe allora opportuno interrogarsi anche sull’effettivo incentivo per la parte civile ad avvalersene.
Atteso che, in caso di impugnazione residuata ai soli effetti civili, la parte civile dovrà contemplare sin dal momento della costituzione la possibile attivazione del meccanismo previsto dall’art. 573, co. 1-bis, c.p.p., ragionevolmente, se consapevole – a monte – del fatto che tale opzione possa tradursi in un allungamento complessivo dei tempi potrebbe, infatti, essere disincentivata a proporre l’impugnazione nei limiti consentiti dalla norma ([22]). L’alternativa, in caso di mancata costituzione di parte civile nel processo penale, resta chiaramente quella di avanzare la richiesta risarcitoria direttamente dinanzi al giudice civile.
Si pone allora un interrogativo di fondo: è preferibile dar corso a due procedimenti distinti ovvero concentrare la tutela in un unico processo, seppur potenzialmente più lungo e articolato?
Il quesito evidenzia una tensione tra due esigenze contrapposte: da un lato, quella di evitare duplicazioni processuali e dispersioni di attività; dall’altro, quella di assicurare una decisione in tempi ragionevoli.
Nel processo civile, la tendenza che emerge dall’evoluzione giurisprudenziale appare indirizzata verso la seconda opzione. La ragionevole durata del processo viene intesa non già come moltiplicazione di occasioni decisorie, bensì come concentrazione, in un’unica sede, di tutte le questioni suscettibili di definire in modo stabile il rapporto controverso. Emblematiche in tal senso sono le c.d. sentenze gemelle del 2014 ([23]), con le quali le Sezioni Unite, nel superare la tradizionale coincidenza tra oggetto della domanda e oggetto del giudicato, hanno sostanzialmente affermato il potere-dovere del giudice di accertare la nullità del contratto anche in assenza di una specifica domanda sul punto, quantomeno in motivazione, con effetti preclusivi ove la statuizione – anche implicita – non venga impugnata. Al di là del successivo ampio dibattito dottrinale che ha messo in luce diverse tensioni sistematiche derivanti da tale impostazione ([24]), l’intervento delle Sezioni Unite si colloca chiaramente nell’ambito di una tendenza volta a evitare che la validità del contratto possa essere rimessa in discussione in un successivo giudizio, con conseguente riconoscimento della funzione definitoria ed esaustiva del processo. Analoga direttrice si rinviene, ancora, nelle pronunce successive in tema di mutamento della domanda ([25]), nonché di frazionamento del credito ([26]), ove la giurisprudenza ha progressivamente limitato la possibilità di scomporre la pretesa in più azioni distinte, valorizzando esigenze di concentrazione, economia processuale e stabilità delle decisioni ([27]). Anche in tali ambiti, dunque, la stessa Corte di cassazione civile – autrice, peraltro, della critica al meccanismo della trasmigrazione di cui all’art. 573, co.1-bis, c.p.p. – ha, nel corso degli anni, mostrato di privilegiare una definizione unitaria del rapporto sostanziale, scoraggiando la celebrazione di una pluralità di giudizi relativi ad un medesimo assetto d’interessi; il che, d’altra parte, sarebbe perfettamente coerente con l’idea del legislatore della riforma in materia penale che, nell’introdurre l’art. 573, co.1-bis, c.p.p., si è ispirato al medesimo disegno di fondo: evitare la duplicazione dei procedimenti e favorire, seppur nella distinzione dei plessi giurisdizionali, una più unitaria definizione della questione.
6. Dall’erronea applicazione della disposizione alla (in)ammissibilità della questione di legittimità costituzionale.
Ad ogni modo, anche a voler prescindere dalla condivisibilità o meno della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla sezione civile della Corte di cassazione in relazione all’art. 573, co.1-bis, c.p.p., sembra potersi dubitare, a monte, della stessa ammissibilità della questione, almeno sotto due profili.
Anzitutto, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale in tema di rilevanza – secondo cui la questione di legittimità deve incidere in modo attuale sulla definizione del giudizio a quo – potrebbe dubitarsi che tale requisito risulti soddisfatto nel caso di specie, ove si consideri che l’art. 573, co.1-bis, c.p.p., avendo determinato il trasferimento del ricorso alla sezione civile della Corte di cassazione, ha già esaurito i propri effetti ([28]). Ne deriva che il giudice rimettente non è chiamato ad applicare la disposizione censurata ai fini della decisione, né tantomeno l’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale sarebbe idonea a incidere sull’assetto del giudizio, non essendo configurabile alcun meccanismo di regressione del procedimento, come d’altra parte espressamente affermato dalla Terza Sezione civile. L’ordinanza lamenta, infatti, che la sezione civile, una volta investita del giudizio, non dispone di alcuno strumento per sindacare la correttezza del rinvio operato dalla sezione penale: non è configurabile un conflitto di competenza, trattandosi di articolazioni interne del medesimo ufficio giudiziario; non è praticabile la rimessione al Primo Presidente; non è consentita una “restituzione” del ricorso alla sezione penale, pena «un’irragionevole navetta del ricorso tra le sezioni della Corte, tra l’altro in spregio al principio di ragionevole durata del procedimento».
Dall’altro lato, la Corte evidenzia che il provvedimento della sezione penale con il quale viene disposto il rinvio – pur incidendo in modo definitivo sull’individuazione del giudice chiamato a decidere – non gode di alcun rimedio correttivo, neanche nell’ipotesi in cui l’inquadramento della fattispecie risulti manifestamente erroneo.
Per tale motivo, potrebbe dunque ritenersi che difetti il requisito della rilevanza, risolvendosi la questione in un sindacato privo di incidenza concreta sulla definizione della controversia. Anzi, le considerazioni appena riportate sembrano suggerire che, in realtà, il momento fisiologico per la proposizione della questione avrebbe semmai dovuto collocarsi nella fase anteriore al rinvio, in capo alla sezione penale, quale giudice chiamato a fare diretta applicazione della norma ([29]).
Nondimeno, in senso contrario, si potrebbe osservare che la disposizione in esame, in realtà, continui a produrre i suoi effetti, in quanto latamente regolante la competenza della sezione di destinazione. In questa prospettiva, potrebbe allora richiamarsi l’art. 5 c.p.c., secondo cui «la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo». In linea generale, infatti, il mutamento normativo successivo non incide sui criteri di competenza già radicati. Tuttavia, in dottrina si è posto in rilievo che il suddetto principio non opera quando il mutamento sia conseguenza di una pronuncia di illegittimità costituzionale, la quale, per effetto della sua efficacia retroattiva, è idonea a incidere anche sui rapporti ancora pendenti o non esauriti ([30]). In tal senso, potrebbe dunque desumersi che la questione di legittimità costituzionale non sia del tutto priva di rilevanza, proprio in virtù del fatto che la declaratoria invocata sarebbe suscettibile di incidere ex post sulla stessa individuazione del giudice competente a decidere, almeno dal punto di vista della distribuzione interna delle funzioni giurisdizionali.
D’altra parte, va però considerato che, nel caso di specie, la questione si innesta nell’ambito di quello che appare – a differenza di altre ipotesi di avvicendamento delle articolazioni della Corte già previste dal sistema ([31]) – un vero e proprio giudizio di rinvio, con conseguente operatività del vincolo derivante dalla decisione della Corte di cassazione. Ed invero, se si guarda alla giurisprudenza civile in materia, è stato più volte chiarito che la ragione dell’immodificabilità relativa all’individuazione del giudice di rinvio «non risiede tanto nel carattere funzionale ed inderogabile della competenza del giudice di rinvio, bensì nella circostanza che, non prevedendo il nostro ordinamento processuale civile l’impugnazione delle sentenze della Corte di cassazione, al di fuori dell’ipotesi di revocazione di cui agli artt. 391-bis e 391-ter, la designazione del giudice di rinvio, quale parte della statuizione della Cassazione, non è suscettibile di essere messa in discussione, perché su di essa, quale questione di rito, si forma nell’ambito del processo in cui è intervenuta, la cosa giudicata formale» ([32]).
Tale distinzione non è solo terminologica, ma produce conseguenze non indifferenti.
Se infatti si accogliesse la tesi – minoritaria – che riconduce il vincolo alla competenza funzionale, dovrebbe ritenersi che esso possa venir meno in caso di caducazione della norma attributiva della competenza, ad esempio per effetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale. Diversamente, qualora si accogliesse la ricostruzione prevalente in termini di giudicato formale, la designazione del giudice di rinvio dovrebbe ritenersi sottratta a qualsiasi possibilità di revisione e, quindi, anche a fronte di pronunce della Corte costituzionale, in quanto coperta da giudicato interno ([33]); con la conseguenza che l’eventuale efficacia retroattiva della declaratoria di illegittimità costituzionale non potrebbe comunque incidere sulla già avvenuta individuazione del giudice di rinvio e questo ridimensionerebbe sensibilmente l’argomento secondo cui la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 573, co.1-bis, c.p.p., conserverebbe rilevanza in ragione della sua possibile incidenza ex post sulla competenza ([34]).
In secondo luogo, e anche a voler prescindere da tale profilo, deve certamente sottolinearsi che il caso concreto mostra – in realtà – come le criticità costituzionali derivino, più che dalla norma in sé, dalla sua concreta applicazione; applicazione che peraltro appare del tutto isolata.
Già in precedenza, la giurisprudenza penale di legittimità aveva infatti chiarito che il meccanismo di rinvio previsto dall’art. 573, co. 1-bis, c.p.p., opera esclusivamente quando l’impugnazione investa effettivamente questioni di natura strettamente civilistica, ossia censure attinenti al merito della domanda risarcitoria o ad altri profili comunque devolvibili al giudice civile. Diversamente, qualora il mezzo di impugnazione prospetti doglianze concernenti questioni di natura processualpenalistica – specie se non manifestamente infondate e potenzialmente idonee a determinare l’annullamento del provvedimento impugnato anche ai fini civili – la relativa cognizione non può che permanere in capo al giudice penale, quale giudice naturalmente competente a pronunciarsi su di essi ([35]). Invece, come chiaramente si trae dalla sintetica ricostruzione del fatto sopra operata, nel caso di specie, la questione devoluta alla sezione civile della Corte di cassazione non concerneva il merito delle pretese risarcitorie, bensì un profilo strettamente processualpenalistico, attinente al corretto computo dei termini per la proposizione dell’impugnazione, in linea con una lettura coordinata degli artt. 585, lett. b), 591, lett. c), e 544, co. 2, c.p.p. Ne consegue che il rinvio è stato disposto in un contesto nel quale non risultava una corretta riconducibilità della fattispecie ai presupposti applicativi della disposizione ([36]).
A ben vedere, allora, le criticità che emergono dall’ordinanza di rimessione non sembrano costituire un esito necessario della disposizione censurata, quanto piuttosto il riflesso di una sua applicazione che ne ha indebitamente anticipato l’operatività, e che certamente non può ritenersi – di per sé – costituire diritto vivente ([37]).
La questione di legittimità costituzionale, così formulata, sembra pertanto trasformare un problema di corretta delimitazione dell’ambito applicativo della disposizione in un vizio strutturale della norma stessa. Ma, come visto sopra, se interpretato in modo costituzionalmente orientato, l’art. 573, co. 1-bis, c.p.p. può essere letto come operante solo quando residuino esclusivamente profili civilistici, restando invece preclusa la trasmigrazione ove permangano questioni penalistiche preliminari.
In quest’ottica, le tensioni segnalate dalla sezione rimettente non impongono necessariamente un intervento demolitorio, potendo essere invece ricondotte ad una più rigorosa individuazione dei presupposti applicativi della disposizione, coerente con i principi del giudice naturale e dell’unità della funzione nomofilattica della Corte di cassazione. Del resto, secondo l’insegnamento della stessa Corte costituzionale, «in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» ([38]).
Muovendo da tale affermazione, e declinandola con specifico riferimento al caso in esame, dovrebbe allora ritenersi che le leggi non si dichiarano illegittime per le applicazioni erronee che se ne danno, quanto piuttosto quando non sia possibile darne applicazioni corrette. Di conseguenza, la questione sollevata, traducendo in vizio della norma ciò che più propriamente attiene ad un uso non corretto della stessa, finisce per sollecitare un sindacato che eccede la funzione naturale del giudizio di legittimità costituzionale.
([1]) M. Toriello, Riforma “Cartabia” ed impugnazioni per i soli interessi civili: le Sezioni Unite sulla non immediata applicabilità dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., in Sist. Pen., 2023.
([2]) Relazione illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in G.U., n. 243, 19 ottobre 2022, Suppl. straord., n.5.
([3]) V. innanzitutto, Corte Cost., 12 luglio 2019, n. 176.
([4]) A. Bonafine, Il giudizio civile di rinvio dal giudice penale, Napoli, 2024, 152 ss.
([5]) Sin dalla sua entrata in vigore, l’art. 573, co. 1-bis, c.p.p., ha suscitato un acceso dibattito in dottrina in merito alla sua applicabilità ai procedimenti pendenti alla data del 30 dicembre 2022. In particolare, ci si è chiesti se la disposizione potesse trovare immediata applicazione anche relativamente alle impugnazioni già proposte ovvero se il principio del tempus regit actum ne imponesse un’operatività limitata agli atti compiuti successivamente alla sua entrata in vigore. In argomento v. R. Bricchetti, Impugnazione per i soli interessi civili: il nuovo comma 1-bis dell’art 573 c.p.p., in Sist. Pen., 2023; M. Toriello, Riforma “Cartabia” ed impugnazioni per i soli interessi civili, cit.; I. Scordamaglia, Osservatorio Contrasti giurisprudenziali – Giudizi d’impugnazione per i soli interessi civili introdotti prima o relativi a sentenze precedenti all’entrata in vigore dell’art. 573, comma 1-bis, in Dir. pen. e proc., 2023, 509. Una prima posizione, espressa dai primi commentatori della riforma, ha ritenuto il nuovo regime senz’altro applicabile a tutti i giudizi d’impugnazione non ancora definiti alla data di entrata in vigore della novella, valorizzando il generale principio di immediata applicabilità delle norme. Contrariamente, altra parte della dottrina ha invece evidenziato come l’eventuale prosecuzione del giudizio d’impugnazione secondo regole diverse da quelle vigenti al momento della proposizione dell’impugnazione, avrebbe potuto incidere irragionevolmente sulle scelte difensive già compiute. Sul punto sono, infine, intervenute le Sezioni Unite (21 maggio 2023, n. 38481) che hanno enunciato il principio di diritto secondo cui «l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall’art. 33 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione», circoscrivendo così l’operatività della norma ai soli procedimenti nei quali la costituzione di parte civile sia successiva alla riforma.
([6]) In effetti, secondo quanto constatato, non pare che in dottrina siano mai stati sollevati dubbi circa la legittimità costituzionale dell’art. 573, co.1-bis, c.p.p. V. sul punto M. Gialuz, Riforma Cartabia: modifiche strutturali al processo penale – Le disposizioni generali sulle impugnazioni e l’appello, in Giur. It., 2023, 1209, in cui è stato affermato che “L’innovazione appare ragionevole e legittima sul piano costituzionale”.
([8]) Ed invero, tra le censure avanzate dalla Corte di cassazione, si collocano anche i profili relativi alla possibile violazione del diritto di difesa e dei parametri convenzionali ed eurounitari evocati dalla Corte, nello specifico con riguardo agli artt. 117 Cost. e 6 CEDU. Tuttavia, tali profili non appaiono pienamente persuasivi. In primo luogo, le criticità prospettate non trovano, allo stato, un significativo riscontro nel dibattito dottrinale, che non risulta aver evidenziato le problematiche qui ipotizzate, circostanza che milita nel senso di una loro limitata consistenza sistematica. In secondo luogo, la stessa ordinanza della Corte di cassazione si limita a richiamare tali parametri in termini sostanzialmente enunciativi, senza svilupparne compiutamente le implicazioni argomentative, con la conseguenza che il loro impiego appare più funzionale al rafforzamento del dubbio di irragionevolezza complessiva della disciplina che non alla costruzione di autonome censure costituzionali.
([9])Sebbene il tema venga sempre più spesso esplorato anche dalla dottrina civilistica, in particolare con riferimento alla prova illecita. V. anzitutto L. Passanante, La prova illecita nel processo civile, Torino, 2017, 16 ss.; B. Cavallone, Discutibili esercizi di nomofilachia. La consulenza tecnica d’ufficio in cassazione, in Riv. dir. proc., 2022, 981 ss., nonché N. Minafra, Contributo allo studio delle prove illecite nel processo civile, Napoli, 2020, 336 ss. per la categoria penalistica e passim.
([10]) E, a dire il vero, non mancano i casi in cui in tale sede la Cassazione civile abbia sbagliato nell’applicare categorie penalistiche/civilistiche: si può qui richiamare il caso di un ricorso proposto ex art. 606, co. 1, lett. c) ed e), c.p.p., avverso una sentenza di condanna emessa in sede di rinvio nei confronti di un magistrato ordinario con funzione requirente – incolpato dell’illecito disciplinare previsto dall’art. 4, lett. d), d.lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, per aver commesso il reato di cui all’art. 595 c.p., – il quale venne rigettato dalle Sezioni Unite civili per due ordini di ragioni, tra cui – e qui la questione – per non aver il magistrato ricorrente proposto ricorso incidentale condizionato contro la sentenza assolutoria, quando, come noto, l’istituto del ricorso incidentale condizionato è assolutamente estraneo al processo penale. In argomento v. L. Passanante, Quando l’apparenza inganna. Pronunce «ampliative» di diritti processuali e tutela dell’affidamento, nota a Cass., 3 ottobre 2018, n. 24133, in Foro it., 2019, I, 969 ss.
Episodi di questo tipo sembrano allora conferire nuova attualità a quei progetti di riforma volti ad introdurre collegi “ibridi”. Proprio in materia disciplinare, ad esempio, sono state avanzate, nel corso del tempo, diverse proposte di modelli giurisdizionali specializzati o strutturalmente compositi che, pur non essendo state elaborate – verosimilmente – per risolvere le criticità derivanti dalla sovrapposizione tra categorie processuali civilistiche e penalistiche di cui si parla, mostrano, in ogni caso, come il giudizio disciplinare sia stato tradizionalmente percepito quale ambito caratterizzato da una fisiologica eterogeneità tecnica. Da ultimo, si pensi anche alla proposta di istituzione dell’Alta Corte disciplinare di cui al d.d.l. cost. A.C. 1917: sebbene criticata soprattutto per la limitazione del ricorso per cassazione ex art. 111, co. 7, Cost., il modello delineato dal progetto presenterebbe, indirettamente, un elemento suscettibile di attenuare le difficoltà derivanti dalla commistione tra categorie processuali differenti, devolvendo il giudizio di impugnazione ad un organo caratterizzato dalla presenza di componenti provenienti da esperienze giurisdizionali diverse.
Diversa, almeno in parte, appare invece la logica sottesa al Memorandum sul dialogo tra le giurisdizioni, del 15 maggio 2017. In quel contesto, infatti, le prospettate forme di integrazione tra magistrati appartenenti a differenti giurisdizioni – quali le ipotizzate “sezioni unite a composizione allargata” – non erano concepite tanto come strumenti funzionali ad assicurare una maggiore correttezza tecnica delle decisioni nei singoli settori, quanto piuttosto come meccanismi di coordinamento nomofilattico volti a scongiurare divergenze interpretative tra le giurisdizioni superiori, in un contesto segnato dalla crescente comunicazione tra i diversi plessi giurisdizionali (v. G. Amoroso, Le sezioni unite civili della Corte di cassazione a composizione allargata: considerazioni a margine del Memorandum sulle tre giurisdizioni, in Foro it., 2019, V, 90 ss.). In tale dibattito venivano frequentemente evocati anche modelli stranieri, primo fra tutti quello francese del Tribunal des conflits – a composizione paritaria fra Cour de Cassation e Conseil d’Etat– quale esempio di organo deputato alla composizione dei conflitti tra giurisdizioni (sebbene, per alcuni, con caratteristiche non del tutto compatibili con l’assetto costituzionale italiano. Cfr., in tal senso, C. Consolo, La base partecipativa e l’aspirazione alla nomofilachia, in Foro it., 2018, V, 111 ss.).
([11])Né potrebbe risultare utile ad evitare tale situazione la predisposizione di un ricorso con motivi tarati anche sul dettato dell’art. 360 c.p.c., pena la declaratoria di inammissibilità dell’atto ai sensi dell’art 606, co.3, c.p.p., perché proposto per motivi diversi da quelli previsti da legge. In questo senso V. Vasta, I giudizi di rinvio al giudice civile per il risarcimento del danno da reato, in Cass. Pen., 2023, 3462 ss.
([12]) Cfr. Cass. pen., 9 luglio 2025 – 18 agosto 2025, n. 29552.
([13]) Non va tuttavia trascurato un aspetto significativo. Anche a voler ritenere fondate tale criticità, ciò non implica automaticamente l’illegittimità della norma: le scelte legislative adottate con riguardo alla disciplina degli istituti processuali sono infatti tendenzialmente espressione di un’ampia discrezionalità del legislatore, fatto salvo il limite della loro manifesta irragionevolezza. Per tale ragione, ai fini del giudizio di legittimità costituzionale, la disposizione potrà essere ritenuta incostituzionale solo ove superi tale soglia, traducendosi in una scelta manifestamente irragionevole; in caso contrario, essa resterà affidata alla discrezionalità legislativa e, come tale, non sindacabile dalla Corte costituzionale. Tale principio è stato più volte affermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale. V. ex multis Corte cost., 23 giugno 2014, n. 182; Corte cost., 28 ottobre 2014, n. 243.
([14]) Ciò risulta utile per risolvere anche un altro aspetto, vale a dire quello concernente le regole applicabili: se i motivi sottoposti al vaglio sono solo quelli che assumono una rilevanza nell’ottica della responsabilità civile, pare conseguenza logica che il giudice, per deciderli, applichi il codice di rito civile. A. Bonafine, Il giudizio civile di rinvio dal giudice penale, cit., 227 ss.
([15]) Peraltro, la questione, con riferimento all’art. 25, co. 1, Cost., sembra doversi relativizzare, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale che, in almeno un’occasione, sembra aver escluso che si diano materie “ordinarie” naturalmente spettanti ad un determinato giudice, e così sottratte alla diversa opzione del legislatore. Il riferimento è a Corte cost., ord. 2 aprile 2009, n. 102), investita della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’assise di Napoli in relazione all’art. 438 c.p.p. per contrasto con gli artt. 1, 24, 25, 101, 102 e 111 della Costituzione, nella parte in cui demanda al giudice dell’udienza preliminare lo svolgimento del giudizio abbreviato anche nei procedimenti di competenza della Corte d’assise. Nello specifico, secondo la prospettazione del giudice rimettente, tale previsione si sarebbe posta in contrasto con il principio del giudice naturale, in quanto avrebbe determinato una sottrazione del processo al giudice ordinariamente competente e avrebbe finito per rimettere alla scelta dell’imputato l’individuazione del giudice. La Corte costituzionale ha dichiarato la questione manifestamente infondata, affermando che «l’ordinamento costituzionale non propone una nozione autonoma di giudice naturale, distinta e diversa da quella di giudice precostituito per legge, dovendosi con ciò intendere, secondo una equivalenza e reciproca integrazione delle due locuzioni, che spetta alla legge previamente determinare, rispetto alle possibili controversie giudiziarie, il giudice competente a conoscerle, così ripartendo la giurisdizione tra i vari giudici previsti dall’ordinamento giudiziario, sicché giudice naturale è quello prefigurato dalla legge, secondo criteri generali che, nei limiti della non manifesta irragionevolezza e arbitrarietà, appartengono alla discrezionalità legislativa». Nella specie, la Corte ha quindi escluso che la scelta dell’imputato costituisse un vulnus al principio, sul presupposto che la stessa attiene esclusivamente al rito e non alla determinazione del giudice, essendo ciascun rito assistito da una propria disciplina di competenza previamente stabilita dalla legge. Mutato quel che vi è da mutare, il ragionamento sembrerebbe allora replicabile anche con riferimento all’ipotesi che occupa.
([16])A ben vedere, profili di commistione tra civile e penale emergono anche in altri settori dell’ordinamento. Un esempio significativo è rappresentato dal Codice antimafia.
Tra le questioni maggiormente discusse, tanto in sede civile quanto penale, vi è quella relativa ai rapporti tra misure ablative penali ed esecuzione forzata civile. Sul punto, si segnala, infatti, che la Corte di cassazione civile ha, con ord. 9 ottobre 2025, n. 27111, recentemente sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. c.p.p., nella parte in cui estende, a seguito dell’innovazione normativa in materia, anche ai sequestri finalizzati alla confisca “ordinaria” la disciplina del Codice antimafia, attribuendo prevalenza alla misura penale rispetto ai diritti dei creditori anteriori. La S.C., nello specifico, ha evidenziato come tale disciplina rischi di comprimere in modo irragionevole i diritti dei creditori, soprattutto ipotecari, pur estranei all’illecito penale, sollevando così dubbi di compatibilità con gli artt. 3, 24, 42 e 117 Cost. (v., per una trattazione più ampia, P. Troisi, Sequestro, confisca e procedure esecutive: il primato del vincolo penale al vaglio della Corte costituzionale, in Giur. Fall., 331 ss.).
In sostanza, il problema deriva dall’applicazione diretta di una disciplina di matrice penalistica a rapporti tipicamente civilistici, in assenza di un adeguato coordinamento sistematico. Pur non essendo del tutto sovrapponibile al caso oggetto di analisi – non trattandosi di una mera trasposizione di categorie civilistiche o penalistiche – la vicenda lascia comunque emergere le criticità che possono derivare dalla commistione tra logiche appartenenti a settori diversi.
([17]) Ciò tenendo conto, in particolare, della diversità dei presupposti delle rispettive responsabilità, nonché dei beni giuridici tutelati. Cfr. Cass., Sez. Un., 24 novembre 2010, n. 23778; Cass., Sez. Un., 9 luglio 2015, n. 14344; Cass., Sez. Un., 16 luglio 2021, n. 20385.
([18]) Sul punto Cass. pen., Sez. Un., 25 maggio 2023, n. 38481, per cui «Se, dunque, in altri termini, il giudizio è sempre quello iniziale che prosegue, senza soluzione di continuità, dalla sede penale a quella civile, il possibile epilogo decisorio oggi rappresentato, in caso di impugnazione residuata per i soli effetti civili, dall’art. 573, co.1-bis, c.p.p., dovrà essere contemplato dalla parte civile sin dal momento dell’atto di costituzione e a tale epilogo la stessa dovrà far fronte strutturando le ragioni della domanda in necessaria sintonia con i requisiti richiesti dal rito civile». Ciò significa allora che, se nella formulazione della norma ante Cartabia – e secondo quanto anche condiviso in precedenza dalla giurisprudenza di legittimità– era sufficiente ad integrare la causa petendi e, qualora il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria avanzata risultasse immediato, il mero richiamo al fatto descritto nel capo d’imputazione (v. Cass. pen., 12 gennaio 2021, n. 9534. In tal senso, anche Cass. pen., 13 dicembre 2006, n. 544), ciò non basta più a fronte della nuova disciplina.
([19]) Cfr. G. F. Ricci, La riforma Cartabia e la nuova configurazione della tutela dei diritti soggettivi lesi dal reato (scompare il volto “anonimo” della dichiarazione di costituzione di parte civile), in Riv trim. dir. proc. civ., 2024, 95 ss., in cui l’autore mostra come la modifica apportata all’art. 78, co.1, lett. d, c.p.p., serva ad allontanare la costituzione di parte civile dalla tradizionale idea – quale riflesso di una visione ancillare del processo civile rispetto a quello penale – della sua valenza quale mera dichiarazione di intervento con formulazione della richiesta di condanna alla fine del giudizio sulla responsabilità penale; da qui, l’inammissibilità della costituzione per tutti i casi di sua carenza contenutistica. L’A. afferma, inoltre, che deve ritenersi necessaria anche la quantificazione immediata della pretesa – che l’ordinamento ammette sino all’apertura della discussione finale – atteso che diversamente «sarebbe come dire che la modifica introdotta dalla riforma non serva a niente», per di più evidenziando come il nuovo modello di atto, nella misura in cui richiede che siano indicate le ragioni che giustificano la domanda “agli effetti civili”, sia maggiormente utile a «valutare se sussista o meno un reale interesse ad agire nell’offeso; se cioè il danno subito sia effettivamente una conseguenza immediata e diretta del reato o un semplice danno riflesso non tutelabile».
([20]) F. Cagnola-G. Papa, I requisiti dell’atto di costituzione di parte civile a seguito della riforma Cartabia: l’atto di citazione fa il suo ingresso nel processo penale, in Sist. Pen., 2023.
([21]) Sul punto A. Briguglio, Provvisionale penale e opposizione all’esecuzione civile, in Riv. dir. proc., 2025, 329.
([22])In realtà, sarebbe opportuno considerare l’intero contesto dell’intervento introdotto dal d.lgs. 150/2022, piuttosto che l’isolata disposizione di cui all’art. 573, co.1-bis, c.p.p. La riforma Cartabia ha infatti previsto, accanto al meccanismo di trasmigrazione delle impugnazioni ai soli effetti civili, anche l’istituto dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione di cui all’art. 344-bis c.p.p., suscettibile di incidere, in senso disincentivante, sull’interesse della parte civile a far valere la pretesa risarcitoria in sede penale. Ed invero, l’eventualità che il giudizio possa concludersi con una declaratoria di improcedibilità, pone la parte civile dinanzi ad una scelta, non certo priva di rischi: avvalersi dello strumento penale, esponendosi alla possibile definizione in rito del giudizio, ovvero agire direttamente in sede civile, ove non operano analoghi meccanismi estintivi. In questa prospettiva, la premessa implicita da cui muove la Corte – secondo cui la parte civile continuerà a coltivare diffusamente la propria pretesa nel processo penale – deve essere riletta alla luce del complessivo assetto delineato, pena una lettura parziale della ratio unitaria, orientata a ridurre – e non ad incentivare – il ricorso alla sede penale per la tutela degli interessi civili.
([23]) Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243.
([24]) V., tra gli altri, I. Pagni, Il «sistema» delle impugnative negoziali dopo le sezioni unite, in Giur. it., 2015, 70 ss.; M. Bove, Rilievo d’ufficio della questione di nullità e oggetto del processo nelle impugnative negoziali, ivi, 1386 ss.; G. Verde, Sulla rilevabilità d’ufficio delle nullità negoziali, in Riv. dir. proc., 2015, 747 ss.; A. Giussani, Appunti dalla lezione sul giudicato delle sezioni unite, ivi, 1560 ss.; V. Carbone, «Porte aperte» delle sezioni unite alla rilevabilità d’ufficio del giudice della nullità del contratto, in Corr. giur., 2015, 88 ss.; C. Consolo-F. Godio, Patologia del contratto e (modi dell’) accertamento processuale, ivi, 225 ss.
([25]) Anche con la pronuncia Cass., Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12310, emerge una chiara opzione per la concentrazione della tutela: l’ammissibilità della domanda “complanare”, pur integrando una mutatio libelli, è giustificata dall’esigenza di definire in un unico processo la medesima vicenda sostanziale. La Corte privilegia, in tal senso, l’unitarietà dell’episodio socio-economico rispetto a una lettura rigidamente formale delle preclusioni. V. sulla pronuncia E. Merlin, Ammissibilità della mutatio libelli da «alternativita` sostanziale» nel giudizio di primo grado, in Riv. dir. proc., 2015, 807 ss.; C. Consolo, Le S. U. aprono alle domande “complanari”: ammissibili in primo grado ancorché (chiaramente e irriducibilmente) diverse da quella originaria cui si cumuleranno, in Corr. giur., 2015, 961 ss.; A. Motto, Le sezioni unite sulla modificazione della domanda giudiziale, in Foro it., 2015, I, 3174 ss.; G. Palazzetti, Ammissibilità dei nova ex art. 183, 5° comma, in Giur. it., 2015, 2101 ss.
([26]) Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2017, nn. 4090 e 4091, in cui le Sezioni Unite, al fine di stabilire se l’attore sia tenuto a far confluire in un unico processo una pluralità di diritti di credito distinti ed autonomi, ma riferibili ad un medesimo rapporto complesso tra le stesse parti, hanno affermato che «le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, riconducibili ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo, possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata». Sul punto V. Capasso, La progressiva indisponibilità dell’oggetto della domanda, 2026, in corso di pubblicazione in L.G. Marinoni – V. Capasso, Processo civile brasiliano e italiano in dialogo.
([27]) Non manca tuttavia in dottrina, chi si esprime in senso dubitativo sul rapporto concentrazione-ragionevole durata del processo. In tal senso v. G. Balena, Brevi riflessioni sul nuovo intervento delle sezioni unite relativo al c.d. frazionamento abusivo del credito (rectius: della richiesta di tutela giurisdizionale); in Nuova giur. civ. comm., 2025, 1368, il quale, nel criticare la scarsa perspicuità del parametro dell’“apprezzabile interesse” al frazionamento, evidenzia come esso si presti inevitabilmente a valutazioni di tipo soggettivo, risultando inidoneo a fornire criteri applicativi sufficientemente determinati. In particolare, l’A. osserva come, anche in ipotesi quali quelle in cui una pluralità di domande, seppur autonome sul piano sostanziale, siano fatte valere separatamente, la loro concentrazione in un unico giudizio potrebbe dar luogo a processi di dimensioni tali da risultare difficilmente gestibili, con probabili ricadute affatto positive sulla stessa efficienza e durata del processo. Appare dunque difficile, in questi termini, «negare, in linea di principio, un “apprezzabile interesse” del creditore (e non solo di lui) ad un ragionevole frazionamento della richiesta di tutela; salvo poi stabilire, con una valutazione inevitabilmente soggettiva, entro quali limiti esso po[ssa] reputarsi accettabile e dunque non “abusivo”» (ibid.).
Nello stesso ordine di idee, ma in termini più critici, v. E. Bivona, Frazionamento «abusivo» del credito e controllo giudiziale sull’interesse ad agire; in Corr. giur., 2017, 1166 ss., secondo cui l’onere di far valere contestualmente tutti i crediti derivanti dal medesimo rapporto, lungi dal favorire la speditezza e la razionalizzazione del processo, traducendosi, anzi, in un significativo allungamento dei tempi processuali, in ragione della necessità di svolgere un’unica istruttoria avente ad oggetto una pluralità di fatti eterogenei e, talvolta, tra di loro distanti nel tempo; con conseguente incidenza negativa, tra l’altro, anche sul tempestivo soddisfacimento del creditore stesso.
([28]) V. sul punto Corte cost., 5 aprile 2023, n. 160, in cui si affermava che «Alla stregua della costante giurisprudenza costituzionale in tema di accertamento del requisito della rilevanza, segnato dal nesso di pregiudizialità che correla il giudizio incidentale innanzi a questa Corte a quello principale di merito, detto requisito implica necessariamente che la sollevata questione di legittimità costituzionale abbia nel procedimento a quo un’incidenza attuale e non meramente eventuale. Il postulato della pregiudizialità della questione richiede infatti che questa si concreti solo quando il dubbio di contrasto con la Costituzione investa una norma dalla cui applicazione, ai fini della definizione del giudizio dinanzi a lui pendente, il giudice a quo dimostri di non poter prescindere».
([29]) Sotto questo profilo, può osservarsi che, in via ordinaria, il difetto di rilevanza si apprezza nella misura in cui il giudice rimettente anticipi indebitamente la questione di legittimità costituzionale rispetto a una disposizione che non è ancora chiamato ad applicare nel giudizio a quo. È il caso, ad esempio, del giudice istruttore, il quale non potrebbe sollevare una questione di legittimità costituzionale con riferimento a una norma destinata ad operare esclusivamente nella successiva fase decisoria, non essendo ancora attuale la necessità di farne applicazione: in tal caso, la relativa questione sarebbe, per definizione, irrilevante (sul punto v. F. Auletta, Diritto giudiziario civile. Principi e modelli della tutela giurisdizionale dei diritti, Bologna, 2026, 193). Nel caso di specie, invece, la situazione appare specularmente opposta: la disposizione è già stata applicata e ha esaurito la propria funzione nell’ambito del giudizio, sicché il giudice rimettente non si trova più nella condizione di doverla utilizzare quale parametro decisorio.
([30]) G. Verde, Diritto processuale civile. Parte generale, Bologna, 2025, 55.
([31]) Si allude anzitutto alla c.d. Sezione filtro, prima prevista dall’art. 376 c.p.c. Al tempo dell’operatività di tale Sezione, si era posto effettivamente il problema di un eventuale vincolo per la sezione di destinazione circa la valutazione preliminare di non inammissibilità compiuta. La questione venne risolta in senso negativo: che la Sezione filtro avesse valutato «l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale» o la possibilità di «accogliere o rigettare il ricorso principale e l’eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza» (art. 375, co. 1, nn. 1 e 5, c.p.c.) o, ancora, la «conform[ità] alla giurisprudenza della Corte» (art. 360-bis, n. 1, c.p.c.), non privava quella di destinazione – comunque tenuta all’esame dell’intero fascicolo – della possibilità di ritenere diversamente (in argomento V. Capasso, Tractent fabrilia fabri. Contributo all’affermazione del «diritto al consulente tecnico» nel processo civile, Torino, 2025, 170).
Ulteriore e distinta ipotesi è quella del recente istituto del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., secondo il quale il Primo Presidente, entro novanta giorni dal ricevimento dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale, «assegna la questione alle Sezioni Unite o alla Sezione semplice per l’enunciazione del principio di diritto oppure dichiara con decreto l’inammissibilità della questione per la mancanza di una o più delle condizioni di cui al primo comma», non si esclude affatto – sebbene possa configurarsi quale ipotesi più rara – che il Collegio della Corte possa muoversi in una direzione contraria rispetto alla ritenuta ammissibilità del rinvio ad opera del Primo Presidente, dovendosi anzi ritenere, a fortiori, che il carattere monocratico di tale vaglio ne escluda un’ efficacia vincolante nei confronti del successivo giudizio collegiale (per una trattazione più ampia cfr. A. Briguglio, La rilevanza della questione interpretativa ex art. 363-bis c.p.c. fra presidenza, collegio della Corte e giudice a quo (a proposito di una recentissima “mancata” pronuncia pregiudiziale della Sezione Tributaria), in Judicium, 2025, 2 ss., nonché E. D’Alessandro, Il rinvio pregiudiziale in cassazione, in Il Processo, 2023, 69; F.S. Damiani, Il rinvio pregiudiziale in cassazione, in Giusto proc. civ., 2023, 74 ss.; A. Carosi, La prima pronuncia interpretativa (delle Sezioni Unite) sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis, in Riv. dir. proc., 2025, 412).
È proprio tale assetto a rivelare come, in realtà, il sistema della Corte di cassazione non si fonda su una rigida gerarchia interna delle valutazioni, ma su un meccanismo in cui ciascun passaggio conserva autonomia rispetto a quello precedente, pur restando inserito in un quadro unitario e coerente. In tal senso, la Corte di cassazione è stata efficacemente descritta da autorevole dottrina attraverso l’immagine del frattale: un disegno complesso composto da tante parti che replicano in misura ridotta la struttura dell’intero. Analogamente, ogni sezione della Corte – pur autonoma nella sua funzione – riproduce in miniatura le caratteristiche dell’insieme (v. F. Auletta, Profili nuovi del principio di diritto (il «vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite»), in E. Fazzalari (a cura di), Diritto processuale civile e Corte costituzionale, Napoli, 2006, 15 ss.).
Tale logica rende dunque evidente come l’autonomia di ciascuna sezione sia funzionale all’armonia complessiva: ogni parte deve poter decidere secondo la propria analisi, pur rimanendo coerente con l’armonia complessiva del sistema, nel quale nel quale ogni decisione contribuisce a riprodurre, su scala diversa, l’unità dell’interpretazione nomofilattica.
([32]) Sul punto cfr. Cass. civ., 9 agosto 2007, n. 17457, nonché Cass. civ., 20 gennaio 2017, n. 1553; Cass. civ., 3 aprile 2026, n. 8423.
([33]) A ben vedere, un analogo effetto di stabilizzazione si rinviene anche nel processo penale. La giurisprudenza di legittimità ha infatti pacificamente affermato che la sentenza di annullamento con la quale la Corte di cassazione devolve il giudizio al giudice di rinvio, ha carattere attributivo della competenza in favore del giudice designato, con la conseguenza che «la designazione, una volta intervenuta, non è suscettibile di revoca o modifica, neppure quand’anche risulti effettuata in violazione della legge». V. Cass. pen., 25 novembre 2015, n. 46812.
([34]) Ponendosi da un’altra prospettiva, si potrebbe – ancora – obiettare che la rilevanza non vada esclusa, nella misura in cui la Corte costituzionale possa incidere sulla potestas iudicandi della sezione civile, determinando non già una regressione del procedimento – evenienza, come chiarito, espressamente esclusa dalla stessa sezione rimettente –, bensì un ampliamento o una restrizione della sfera di competenza. Sebbene, in astratto, una simile eventualità sia effettivamente possibile (v., in tal senso, Corte cost. 6 luglio 2004, n. 204), nel caso di specie non appare ipotizzabile. In particolare, sotto il primo profilo, infatti, non sembrano configurabili margini ulteriori rispetto a quelli già determinatisi per effetto della trasmigrazione del giudizio dalla sezione penale a quella civile: in altri termini, non si potrebbero attribuire alla sezione civile poteri diversi o più ampi rispetto a quelli già esercitabili nel perimetro della cognizione devoluta. Quanto, invece, ad una possibile restrizione, essa si presterebbe a due alternative, entrambe inidonee a fondare la rilevanza. O tale restrizione opererebbe esclusivamente pro futuro, risultando dunque irrilevante rispetto al giudizio in corso; oppure dovrebbe tradursi in una limitazione dell’oggetto della decisione ai soli capi civili. Tuttavia, anche questa seconda ipotesi non appare sostenibile. I capi civili risultano, infatti, inscindibilmente connessi alle questioni preliminari di natura processualpenalistica, secondo un rapporto di pregiudizialità tale per cui, in assenza di una previa verifica circa la validità della sentenza impugnata, non residuerebbe spazio alcuno per una decisione. Attribuire rilevanza alla questione sulla base di una simile prospettiva equivarrebbe, verosimilmente, a postulare una pronuncia della Corte costituzionale idonea, in concreto, a privare il giudice del potere di decidere.
In ogni caso, una simile impostazione finirebbe per far dipendere la valutazione del requisito della rilevanza dal segno della decisione della Consulta, laddove è invece pacifico che esso debba essere verificato in via preliminare, in coerenza con i principi propri del giudizio di legittimità costituzionale.
([35]) Cass. pen., 20 marzo 2023, n. 11516.
([36]) Né a diverse conclusioni sembra potersi giungere immaginando che la pronuncia della Cassazione penale, con il giudizio di non inammissibilità del ricorso, abbia esaurito le questioni di rilevanza penalistica, come potrebbe ipotizzarsi effettuando un parallelo con i meccanismi di cui all’art. 142 disp. att. c.p.c. – onde ipotizzare una restrizione progressiva del thema decidendum, che in thesi sarebbe limitato, a seguito della valutazione della Sezione penale, ai soli capi civilistici – o all’art. 391-ter c.p.c.
Quanto al primo, come noto, la rimessione alle Sezioni Unite non determina di per sé alcuna frammentazione della cognizione: queste ultime, pur investite di uno o più motivi di ricorso, possono decidere l’intera controversia e, ove non ritengano di farlo, limitarsi a pronunciarsi sulle sole questioni rimesse, rinviando per il resto alla sezione semplice. In ogni caso, quanto deciso dalle Sezioni Unite resta definitivamente fermo.
Anche l’art. 391-ter, co. 2, c.p.c. – disposizione ritenuta, tra l’altro, formulata in termini non del tutto lineari – presuppone comunque una previa valutazione da parte della Corte di cassazione sulla fondatezza dell’opposizione di terzo. Sebbene, infatti, la norma oscilli tra una pronuncia di accoglimento dell’opposizione e una mera declaratoria di ammissibilità della stessa, dando luogo al dubbio se la Corte debba necessariamente pronunciarsi sul merito dell’impugnazione ovvero possa limitarsi ad una delibazione preliminare circa la sua non manifesta infondatezza, resta tuttavia fermo che, anche aderendo a tale seconda ricostruzione interpretativa, la Corte conserva pur sempre una funzione rescindente rispetto alla questione devoluta [cfr. A. Panzarola, sub art. 391-ter, in a. briguglio-b.capponi (a cura di), Commentario alle riforme del processo civile, Padova, 2009, 405 ss.].
Entrambi gli schemi, come anticipato, non risultano sovrapponibili a quello delineato dall’art. 573, co. 1-bis, c.p.p. Qui, infatti, la sezione penale – diversamente dal modello delle Sezioni Unite, le quali, ai sensi dell’art. 142 disp. att. c.p.c., conservano comunque una funzione decisoria, anche parziale, sull’intero thema decidendum – non è chiamata a decidere il merito del ricorso, neppure in parte, ma svolge esclusivamente un vaglio preliminare di non inammissibilità, privo di contenuto decisorio sulle questioni dedotte. Vero è che, sebbene manchi un’espressa previsione in tal senso, si ritiene che tale vaglio faccia stato quanto alla non inammissibilità del ricorso: infatti, come emerge espressamente dalla Relazione Illustrativa al d.lgs. 150/22, che affida la suddetta verifica al «giudice penale», è da escludersi che quest’ultima sia tenuta a replicare un analogo scrutinio; una diversa interpretazione si risolverebbe, infatti, in un’evidente contraddizione con l’intento acceleratorio perseguito dal legislatore della riforma, nonché con le esigenze di efficienza del sistema delle impugnazioni (sul punto v. A. Bonafine, Il giudizio civile di rinvio dal giudice penale, cit., 202 ss.). Ciò, tuttavia, significa solo che il processo, innanzi al giudice civile, prosegue, senza possibilità di un nuovo apprezzamento dell’ammissibilità dell’impugnazione, ma resta fermo che il giudizio sulla fondatezza di quest’ultima resta impregiudicato dalla decisione del giudice di rinvio. E, nella specie, la verifica della fondatezza dipende dalla verifica di vizi – qui attinenti alla nullità del provvedimento impugnato – che appartengono integralmente al dominio delle categorie processualpenalistiche.
([37]) In tal senso, la giurisprudenza costituzionale ha infatti chiarito che «la configurabilità di un diritto vivente è condizionata dalla reiterazione e conseguente stabilità dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità: solo il consolidamento della ricostruzione offerta da quest’ultima permette, infatti, di ritenere certo che la norma desunta da una determinata disposizione, per l’uso ripetuto nel tempo e il grado di consenso raccolto, sia qualificabile ormai come tale». Appare pertanto evidente che, nel caso di specie, i suddetti requisiti di reiterazione e stabilità necessari non sussistono. Sul punto cfr. Corte cost., 30 marzo 2023, n. 54, nonché Corte cost., 8 marzo 2024, n. 38 e Corte cost., 4 novembre 2025, n. 162.
([38]) Cfr. Corte cost., 22 ottobre 1996, n. 356.
Abstract: Il contributo analizza la recente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, sollevata dalla Terza Sezione civile della Corte di cassazione, che dubita della legittimità dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., evidenziando non solo le debolezze delle argomentazioni avanzate, ma dubitando, a monte, della stessa ammissibilità della questione.
Abstract: This paper analyses the recent referral order to the Constitutional Court, issued by the Third civil Section of the Court of Cassation, which questions the constitutionality of Article 573, paragraph 1-bis, of the Code of Criminal Procedure, highlighting not only the weaknesses of the arguments put forward, but also, more fundamentally, casting doubt on the very admissibility of the referral.