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L’ufficio per il processo ai tempi del PNRR: una panacèa per la giustizia civile?

Roberto Martino Fascicolo 1/2025

Abstract: L’A. ripercorre sinteticamente le tappe che hanno caratterizzato l’introduzione, a livello legislativo, dell’ufficio per il processo (UPP) e il successivo potenziamento dovuto al fatto che la principale misura di investimento del PNRR è rappresentata proprio dal rafforzamento di tale struttura organizzativa in vista del conseguimento degli obiettivi di abbattimento dell’arretrato e della durata dei processi. Chiarisce, quindi, che le istanze (quantitative) di efficienza del sistema giudiziario possono entrare in conflitto con le istanze di efficacia del sistema medesimo, che si sostanziano nella effettività della tutela giurisdizionale e nella realizzazione del correlativo diritto dei singoli utenti della giustizia, tutte le volte in cui gli strumenti apprestati dal legislatore per perseguire –– a costi invariati –– l’obiettivo dell’efficienza del processo vanno ad incidere sul contraddittorio e sulle altre garanzie del giusto processo, al punto da minare l’effettività della tutela. Dopo aver evidenziato che, sul piano quantitativo, l’UPP ha conseguito risultati assai rilevanti in ordine all’abbattimento dell’arretrato e –– in misura minore –– in ordine alla riduzione della durata dei processi, il saggio cerca di operare una valutazione della nuova struttura nella prospettiva (qualitativa) della capacità dell’UPP di assicurare a “tutti” una tutela effettiva. Sotto questo profilo, l’A. cerca di evidenziare attraverso un’analisi dettagliata, che il contributo dell’UPP viene utilizzato, nella prassi di molti uffici giudiziari di merito, soprattutto nello studio del fascicolo e nella redazione di bozza del provvedimento, tanto che alcuni studiosi descrivono tale contributo in termini di “formazione progressiva” della decisione e motivazione “condivisa” dei provvedimenti. A tale ultimo riguardo si evidenzia, infine, che si può profilare un dubbio di illegittimità costituzionale –– per contrasto della nuova disciplina con l’art. 102, comma 1, Cost. –– e che, al di là di tale dubbio, l’aumentata efficienza assicurata dalla nuova struttura organizzativa sembra andare a discapito della qualità della risposta giurisdizionale e, in ultima analisi, del diritto degli utenti della giustizia ad una tutela giurisdizionale effettiva. 

Abstract: The Author briefly retraces the key legislative steps that led to the introduction of the Ufficio per il Processo (UPP – Office for the Trial) and its subsequent reinforcement, particularly due to the fact that the primary investment measure under the Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR – National Recovery and Resilience Plan) consists precisely in strengthening this organizational structure to achieve the objectives of reducing case backlogs and shortening trial duration. The Author then clarifies that the (quantitative) demands for judicial system efficiency may conflict with the demands for its effectiveness, which are embodied in the actual enforceability of judicial protection and the realization of the corresponding rights of individual users of the justice system. Such a conflict arises whenever the legislative instruments introduced to pursue procedural efficiency — under unchanged cost constraints — end up affecting adversarial proceedings and other guarantees of a fair trial to such an extent that they undermine the effectiveness of judicial protection. After highlighting that, in quantitative terms, the UPP has achieved highly significant results in reducing case backlogs — and, to a lesser extent, in shortening trial duration—the paper seeks to evaluate this new structure from a (qualitative) perspective, assessing the UPP’s ability to ensure effective protection for all individuals. In this regard, through a detailed analysis, the Author demonstrates that, in the practice of many lower courts, the UPP’s contribution is primarily utilized in case file review and the drafting of judicial decisions, to the point that some scholars describe this role in terms of the “progressive formation” of rulings and the “shared reasoning” behind judicial acts. Finally, the Author raises a potential constitutional legitimacy concern — stemming from a possible conflict between the new regulatory framework and Article 102(1) of the Italian Constitution — and argues that, regardless of this concern, the increased efficiency brought about by the new organizational structure appears to come at the expense of the quality of judicial decision-making and, ultimately, of the right of justice users to effective judicial protection.

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